L’entrata in vigore del divieto di abbruciamento di materiale vegetale sull’intero territorio regionale del Piemonte

incendio musinè

TORINO – L’entrata in vigore del divieto di abbruciamento di materiale vegetale sull’intero territorio regionale del Piemonte, dal 15 settembre 2021 fino al 15 aprile 2022. Con l’entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi e l’approvazione del Piano sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano, le regole per l’accensione dei fuochi e l’abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate. Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo.

IL DIVIETO

Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

I COMUNI

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto. In caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli. O nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili e le dichiarazioni di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

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