TORINO – Sai cosa dispone la legge sui controlli da fare sul tuo impianto termico? La manutenzione deve essere svolta da tecnici abilitati. I controlli di efficienza energetica riguardano:
- il sistema di generazione dellāenergia;
- la verifica della presenza e della funzionalitĆ dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalitĆ dei sistemi di trattamento dell’acqua.
Per saperne di più consulta le schede informative di Arpa Piemonte.
QUALI SONO I CONTROLLI DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI TERMICI?
I controlli possono essere di due tipi:
- interventi di manutenzione di cui allāart.7 del DPR 74/2013;
- controlli di efficienza energetica di cui allāart.8 del DPR 74/2013.
MANUTENZIONE DELLāIMPIANTO TERMICO
Con il termine di āmanutenzioneā si intende lāinsieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalitĆ e conservare le prestazioni dellāimpianto entro i limiti prescritti. La periodicitĆ delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dellāinstallatore dellāimpianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dellāimpianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dellāimpianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.
CONTROLLO DELLāEFFICIENZA ENERGETICA
Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:
- il sistema di generazione dellāenergia;
- la verifica della presenza e della funzionalitĆ dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalitĆ dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, INOLTRE, DEVE ESSERE EFFETTUATO
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
OGNI QUANTO OCCORRE PULIRE UNA CISTERNA DEL GASOLIO?
Secondo la norma UNI 8364-3: 2008 al punto 5.5 āSerbatoi e linea di alimentazione del combustibile liquidoā
La pulizia interna dei serbatoi e lāasportazione dei fondami deve essere effettuata:
- ogni 3 anni per serbatoi contenenti oli combustibili;
- ogni 5 anni per serbatoi contenenti gasolio.
Lāoperazione consiste nellāasportazione delle impuritĆ che si sono raccolte sul fondo del serbatoio. I residui asportati devono essere smaltiti nel rispetto della vigente legislazione sui rifiuti pericolosi.
Ispezione del serbatoio. Asportati i fondami, si procede ad un esame visivo dello stato delle pareti interne e, se necessario, se ne deve ripristinare lāintegritĆ . Occorre inoltre controllare che non si verifichino perdite di combustibile.
Controllo ed eliminazione dellāacqua. Almeno una volta allāanno e/o quando se ne presenti la necessitĆ si deve procedere al controllo dellāeventuale presenza di acqua. Lāeventuale acqua deve essere asportata e smaltita nel rispetto della vigente legislazione sui rifiuti tossico-nocivi.
Superficie esterna dei serbatoi fuori terra. Annualmente si deve provvedere allāispezione delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra e, se necessario, ripristinare il manto protettivo di vernice.
Controllo degli accessori del serbatoio. Almeno annualmente provvedere alle seguenti operazioni:
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione di tenuta del passo dāuomo;
- controllo e pulizia del filtro di fondo;
- controllo della eventuale valvola di fondo;
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- controllo dello stato della tenuta dellāeventuale serpentino di preriscaldamento (solo per oli combustibili);
- controllo dellāassenza di perdite dalle tubazioni di alimentazione e di ritorno del bruciatore;
- controllo dellāefficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida;
- controllo dellāefficienza dellāeventuale indicatore di livello;
- controllo dellāermeticitĆ allāacqua del pozzetto del passo dāuomo e del suo drenaggio;
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo dāuomo;
- controllo dellāintegritĆ del conduttore equipotenziale di messa a terra (esclusi i serbatoi interrati).
Controllo della linea di alimentazione. Almeno una volta lāanno si deve provvedere alle seguenti operazioni:
- smontaggio dellāelemento filtrante e pulizia del filtro di linea;
- controllo dellāefficienza del sistema di intercettazione di emergenza;
- controllo dellāefficienza dellāeventuale elettrovalvola;
- controllo della pressione a valle delle eventuali pompe di trasferimento e circolazione del combustibile.
CHE COSA SUCCEDE SE IL RENDIMENTO DEL GENERATORE Ć INFERIORE AI LIMITI DI LEGGE?
Secondo la d.g.r. Ā del 29 dicembre 2015, n. 23-2724, art 5 commi 13 e 14 nel caso in cui, durante lāispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dallāAllegato B del D.P.R. 74/2013 e s.m.i, o dai provvedimenti regionali in materia di inquinamento atmosferico se maggiormente restrittivi, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando lāesclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui allāart. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il Responsabile dellāimpianto, dopo lāintervento di manutenzione, dovrĆ dare comunicazione allāAutoritĆ Competente, entro il termine massimo di 30 giorni, dellāavvenuto adeguamento dellāimpianto. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata, lāAutoritĆ Competente eseguirĆ una nuova ispezione con addebito della stessa al Responsabile dellāimpianto.
Le indicazioni per lāadeguamento devono essere riportate sul REE nel campo previsto per le prescrizioni con i relativi termini. Se durante lāintervento manutentivo prescritto si rileva lāimpossibilitĆ di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti si applica quanto disposto allāart. 8, comma 7, del DPR 74/13 e s.m.i. e cioĆØ si prescrive che il generatore debba essere sostituito entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Al proprietario dellāimpianto, e per conoscenza al terzo responsabile, verrĆ inviata comunicazione con le prescrizioni di adeguamento o sostituzione previste dalla normativa vigente. LāautoritĆ competente richiederĆ , eventualmente, ad Arpa di valutare la documentazione ricevuta o di effettuare una nuova ispezione.
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QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA?
Lāimpianto di climatizzazione estiva ĆØ un impianto termico e segue le stesse regole degli impianti di climatizzazione invernale (DPR 74/2013, art. 7), cioĆØ deve essere munito di libretto dāimpianto e deve periodicamente essere sottoposto a operazioni di manutenzione. Il “Rapporto di controllo di Efficienza Energetica” (REE) deve essere compilato solo per impianti di potenza superiore a 12 kW (DPR 74/2013, art. 8). Sul sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) vi ĆØ un esempio di compilazione del libretto al link http://www.cti2000.it/index.php?controller=pubblicazioni&action=show&id=36294
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER GLI IMPIANTI ALLACCIATI AL TELERISCALDAMENTO?
Lāimpianto di teleriscaldamento segue le regole degli impianti con generatori tradizionali, in particolare:
- deve essere compilato il libretto di impianto e deve essere inserito sul CIT;
- devono essere effettuate le manutenzioni e i controlli periodici di efficienza;
- devono essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER GLI IMPIANTI A LEGNA?
La normativa assimila agli impianti termici anche le stufe e i caminetti se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unitĆ immobiliare ĆØ maggiore o uguale a 5 kW.
Ć necessaria la seguente documentazione:
- dichiarazione di ConformitĆ secondo DM 22 gennaio 2008 n. 37 (completa quindi di progetto, relazione materiali utilizzati, schema impianto e certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali) per impianti realizzati dopo il 13/03/1990. In mancanza della āDichiarazione di ConformitĆ ā per gli impianti installati fino al 27/03/2008 può essere prodotta, in sostituzione, la āDichiarazione di Rispondenzaā sempre secondo DM 22 gennaio 2008 n. 37.
- libretto di impianto (compresa la compilazione elettronica on-line sul Catasto degli Impianti Termici), ed i Rapporti di manutenzione con registrati gli interventi da parte di imprese abilitate ai sensi dellāart. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e degli art. 7 – 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.
- rapporto di manutenzione a partire dalla potenza di 10 kW
Come specificato all’art. 1 comma 2 del D.M 10/02/2017, e in attesa di una norma UNI sull’analisi di combustione delle biomasse, non ĆØ necessario effettuare il controllo dell’efficienza energetica indicato all’art. 8 del DPR 74/2013 in quanto la legna ĆØ considerata come fonte rinnovabile.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
La prima regola per il buon funzionamento dellāapparecchio di riscaldamento domestico a biomasse ĆØ lāinstallazione a regola dāarte, effettuata da una ditta abilitata ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, che rilasci al committente a fine lavori la Dichiarazione di ConformitĆ . Il dimensionamento dellāimpianto, la geometria e lāaltezza della canna fumaria, sono elementi fondamentali per il funzionamento ottimale. In secondo luogo, la manutenzione periodica regolare sia ordinaria (pulizia della camera di combustione, rimozione delle ceneri, controllo del tiraggio), che straordinaria (pulizia del canale da fumo e della canna fumaria a opera di tecnici qualificati), giocano un ruolo fondamentale per il buon funzionamento dellāimpianto e quindi la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.ā La frequenza per le operazioni di manutenzione periodica ĆØ quella indicata nelle istruzioni del fabbricante e dell’installatore. In mancanza la frequenza ĆØ quella della tabella al punto 8.2 della UNI 10683/2012. Le operazioni di manutenzione devono essere indicate sui rapporti tecnici che rilascia il manutentore ma ad oggi, non devono essere registrate sul Libretto di impianto.
COMBUSTIONE DEL LEGNO
Un importante fattore da considerare nella combustione del legno ĆØ la qualitĆ della materia prima e in particolare il tenore idrico del combustibile che si esprime in termini percentuali in due modi:
- umiditĆ del legno anidro (u) che esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno anidro secco.
- contenuto idrico del legno (M) che esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno fresco.
Il legno normalmente non si trova allo stato anidro, ma ha un contenuto idrico (M) variabile, a seconda del periodo di stagionatura allāaria, tra il 60 % e il 15 %. Per la legna da ardere esistono delle norme specifiche di riferimento per le definizioni delle classi, come, ad esempio, la UNI EN ISO 17225-5. La classe più performante (A1) in queste norme prevede un contenuto idrico (M) nel cippato inferiore o uguale al 10 % per essiccatura effettuata artificialmente oppure inferiore o uguale al 25 % per essiccatura effettuata normalmente. Per ottenere quindi una buona combustione ĆØ importante utilizzare della legna che abbia un contenuto idrico inferiore al 20 %. Un elevato contenuto idrico aumenta le emissioni in atmosfera nonchĆ© riduce il potere calorifico della legna e il rendimento del generatore.
Nel ciclo di funzionamento dellāapparecchio le fasi di accensione e spegnimento (i cosiddetti transitori) sono quelle in cui si formano elevate quantitĆ di inquinanti nei fumi, non essendo state ancora raggiunte le condizioni ottimali di combustione. Nellāottica di un utilizzo sistematico delle biomasse per il riscaldamento e la produzione dellāacqua sanitaria, andrebbero limitati il più possibile i transitori. PoichĆ© la fase più inquinante, e in generale delicata dal punto di vista termodinamico, ĆØ quella della gassificazione e della combustione dei composti volatili, grande attenzione deve essere posta anche alla ricarica della camera di combustione una volta che il fuoco sia stato acceso. BisognerĆ infatti evitare di mettere troppa legna, cercando di aggiungere i nuovi tronchetti sulle braci, avendo sempre cura di non riempire troppo la camera di combustione e, potendo, di separare tra di loro i tronchetti aggiunti, in modo da esporre al calore quanta più superficie possibile.
Anche la dimensione dei tronchetti di legna da ardere andrebbe ridotta il più possibile in modo da aumentare la superficie di contatto combustibile-comburente, ottimizzare lo scambio energetico e ridurre le emissioni inquinanti. N.B. Il d.lgs. 152/2006 (Testo Unico sullāAmbiente) il non prevede la possibilitĆ di utilizzare gli imballaggi come combustibile (tipo palletā¦) anche se di legna pulita, in quanto nellāAllegato X sezione 2 lettera f indica di utilizzare ālegna da ardere alle condizioni previste nella parte II sezione 4ā.
PUĆ ESSERE ANCORA UTILIZZATO LāOLIO COMBUSTIBILE?
No, tranne per gli impianti con potenza > 3 MW, previa autorizzazione. Per gli impianti con potenza inferiore ai 300 kW il divieto ĆØ dal 1/9/2007. Gli impianti con potenza compresa tra i 300 kW ed i 3 MW potevano funzionare, in deroga, fino al 1/9/2017 alle seguenti condizioni:
- alla data del 26/8/2010 dovevano aver giĆ conseguito le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni del titolo I parte V del d.lgs. 152/06, ricadendo precedentemente nellāambito applicativo del titolo medesimo;
- i singoli terminali dovevano essere dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore;
- che fossero rispettati i limiti di emissione di NOx di 80 mg/kWh e di PM10 di 10 mg/kWh ai sensi della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968.
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