Di: AVVOCATO MANUELA SELVO – Il 31 gennaio 2018 è finalmente entrata in vigore la Legge 219/2017 che regola anche il cosiddetto “testamento biologico”. Approvata il 14 dicembre scorso, dopo decenni di polemiche, lotte personali dei parenti di malati, battaglie collettive e sociali – ed un lungo iter parlamentare – ha finalmente chiarito quali sono i diritti del malato, sia capace di intendere e volere, sia impossibilitato a esprimere il proprio volere.
Sino ad oggi, nel vuoto legislativo, l’ultima parola sul “fine vita” spettava ai Giudici che venivano investiti – di volta per volta – della responsabilità e del potere di definire quali trattamenti sanitari si dovessero applicare o/o si potessero rifiutare. Con tempi lunghissimi e l’evidente difficoltà delle persone care a soddisfare le volontà precedentemente espresse del malato.
Chi di noi non ricorda i drammatici casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby o di recente di “Dj Fabo”?
La Legge 219/2017 consente di scegliere o meno le cure, poiché è stato espressamente riconosciuto il principio dell’autodeterminazione del paziente. Non si tratta quindi di un obbligo, ma di una facoltà: per chi non intende fornire espressamente le indicazioni sulle terapie future nulla è cambiato rispetto al passato.
Vediamo ora il contenuto di questa Legge, composta di otto articoli in tutto, che disciplina anche il consenso informato e la terapia del dolore.
“Testamento biologico” non è un termine tecnico (giuridicamente infatti il testamento è l’atto con cui di dispone dei propri bene dopo la morte, e nulla ha a che vedere con questa Legge) ma si continua ad utilizzarlo per una maggiore comprensione nel lessico quotidiano. Potrete anche sentire parlare di “biotestamento” oppure di “disposizioni di fine vita”. La Legge definisce le “D.A.T.” o “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario o di accertamento diagnostico”. Tutte queste espressioni possono essere utilizzate come sinonimi e coincidono con la volontà espressa dal disponente ovvero il potenziale ammalato.
Cos’è dunque il “testamento biologico”?
Il biotestamento (o DAT) è il documento scritto (oppure una videoregistrazione, in certi casi specifici) in cui si esprime (in anticipo) la propria determinazione circa le cure che in futuro si vorranno ricevere o rifiutare, nel caso in cui – al momento della malattia – non si sarà più in grado di esternare in modo certo la propria volontà sulle terapie.
Come si fa materialmente?
Il testamento biologico può essere scritto a mano, al computer (o videoregistrato, in alcuni casi specifici in cui le condizioni cliniche del paziente non consentono la scrittura). Deve essere redatto da un notaio oppure con scrittura privata autenticata o, ancora, per scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che lo annota in un registro apposito. Non tutti i Comuni ne sono già muniti, ma a breve dovrebbero predisporre tali tenuta elenchi. Ad oggi non esiste ancora un registro nazionale.
Il biotestamento potrà essere depositato anche presso strutture sanitarie, ma solo quando saranno istituiti i registri, su indicazione delle Regioni, che attualmente non sono ancora operativi
Il documento è totalmente esente dall’obbligo di registrazione, da marche da bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa; sarà comunque dovuto il compenso del notaio, se ci si rivolge a tale professionista.
La persona di fiducia nominata: il “fiduciario”
Nel documento depositato il potenziale paziente nomina il cosiddetto “fiduciario”, cioè quella persona che in caso futura incapacità, farà le sue veci e lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, fornendo le indicazioni terapeutiche al posto del malato. La persona di fiducia indicata nel biotestamento deve necessariamente essere maggiorenne e capace di intendere e volere. Con le stesse modalità di deposito del testamento (scrittura privata autenticata, atto notarile o scrittura depositata personalmente in Comune) l’interessato potrà cambiare idea e revocare la nomina, senza alcun obbligo di motivazione.
Chi è stato designato può accettare tale incarico con la firma delle DAT oppure potrà farlo anche successivamente, con un atto separato che verrà allegato al documento iniziale. La persona di fiducia potrà rinunciare a tale incarico.
La Legge non obbliga a designare una persona ma nella pratica è preferibile che ciò avvenga poiché l’individuo designato è, ovviamente, chi meglio conosce le volontà del malato ed in caso di necessità potrà dare le indicazioni più opportune e meglio modulate sulle necessità della persona ai sanitari.
Il contenuto del testamento biologico
Ovviamente chi scrive le proprie disposizioni di fine vita dovrà specificare attentamente e puntualmente quali terapie sono accettabili e quali intende rifiutare in anticipo, per meglio attuare il percorso terapeutico sulle proprie personali esigenze.
Secondo questa legge rientrano espressamente tra le cure anche la nutrizione e l’idratazione artificiale “in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici” (art. 1, co. 5). I medici potranno esercitare il l’obiezione di coscienza, purché la struttura sanitaria metta a disposizione altri soggetti che forniscano le stesse prestazioni richieste e/o rifiutate.
Ulteriori contenuti della Legge 219/2017
La Legge 219/2017, inoltre, ribadisce il principio garantito dalla Costituzione, “art. 32 Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” per cui è sempre necessario il consenso del paziente per sottoporlo a cure.
Inoltre, l’art. 1 di questa Legge disciplina il consenso informato ovvero il rapporto medico / paziente e ribadisce come il malato abbia il diritto di essere informato delle terapie cui può essere sottoposto (ed i medici hanno l’obbligo di mettere al corrente il malato di quanto propongono):. L’art. 2, inoltre, disciplina la c.d. terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. “E’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore” recita la norma e ci si augura che divenga realtà quotidiana.
Insomma, dopo molti anni, finalmente, è stata approvata una Legge che consente all’interessato di scegliere quali saranno le terapie accettate o rifiutate, nel momento di lucidità oppure con indicazioni che sono date in anticipo ad una persona di fiducia. Una profonda libertà, che comprende anche quella di non volere dare indicazioni, lasciando le cose come stanno.
Avvocato Manuela Selvo, Vicolo Fanfani n. 8 10050 S.Antonino di Susa (TO)
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