Le misure per la scuola previste dal Decreto Sostegni. Il Decreto Sostegni ha stanziato 300 milioni di Euro a favore della scuola. Serviranno agli istituti per acquistare materiale sanitario e predisporre servizi volti a garantire la sicurezza di studenti e personale e a potenziare la loro offerta formativa. Le risorse saranno gestite dal Ministero dellāIstruzione. Ć stato inoltre disposto che il personale scolastico che si vaccina contro il Covid sarĆ assente giustificato. Ecco le misure in dettaglio.
150 MILIONI PER ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI
Il Decreto ha stanziato 150 milioni di Euro che gli istituti scolastici dovranno destinare allāacquisto e messa in opera di:
- dispositivi di protezione e materiali per lāigiene individuale e degli ambienti, nonchĆ© di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile allāemergenza epidemiologica da Covid-19;
- servizi professionali per il supporto e lāassistenza psicologicaĀ eĀ pedagogica di studenti e personale in relazione alla prevenzione ed al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dallāemergenza sanitaria;
- test diagnostici ed attivitĆ diĀ ricerca e gestioneĀ deiĀ contattiĀ diĀ un caso confermato Covid-19;
- dispositivi e materiali destinati al potenziamentoĀ delle attivitĆ di inclusione degli studenti con disabilitĆ , disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
150 MILIONI PER LāOFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE
Il Decreto Sostegni ha stanziato altri 150 milioni di Euro per supportare gli istituti nello sviluppo di diverse attivitĆ . Queste saranno volte a potenziareĀ lāofferta formativa extracurricolare, ilĀ recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline ed il recupero di socialitĆ e vita di gruppo degli studenti. Questo anche durante il periodo estivo.
CHI SI VACCINA SARĆ ASSENTE GIUSTIFICATO
Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario che si farà somministrare il vaccino contro il Covid-19 sarà assente giustificato. Non subirà alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
LAVORATORI FRAGILI
Fino al 30 giugno, nel caso in cui il lavoratore fragile non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalitĆ agile o essere adibito ad altra mansione o svolgere attivitĆ di formazione anche da remoto, lāassenza ĆØ equiparata al ricovero ospedaliero e non si computa nel periodo di comporto.
I lavoratori interessati sono quelli che risultano in possesso di:
- riconoscimento di disabilitĆ con connotazione di gravitĆ (art. 3, comma 3, Legge 104/1992);
- certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
































