TORINO –Ā Il Piemonte ha alte probabilitĆ di tornare, dalla prossima settimana, in zona arancione. A confermarlo, lāAssessore alla SanitĆ della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi. “Quasi certamente, a partire dalla prossima settimana, ripasseremo a zona arancione. Ma ĆØ un passaggio fisiologico, dopo quattro settimane di zona gialla.Ā Per lāufficialitĆ , comunque, bisognerĆ attendere il consueto report settimanale dellāIstituto Superiore di SanitĆ e la conferma definitiva da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza”.
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITĆ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
In quest’area ĆØ sempre vietato consumare cibi e bevande allāinterno dei ristoranti e delle altre attivitĆ di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 ĆØ consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. Poi dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni. Dalle 18.00 alle 22.00, ĆØ vietata ai soggetti che svolgono come attivitĆ prevalente quella di bar senza cucina.
SPOSTAMENTI
E’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessitĆ o motivi di salute. Ć sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
ATTIVITĆ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
Lāobbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui lāattivitĆ si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
VIOLAZIONI E SANZIONI
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessitĆ , rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa allāAutoritĆ competente indicata dallāarticolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19Ā (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, ĆØ di norma il Prefetto del luogo dove la violazione ĆØ stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dallāagente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
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