Covid: il Piemonte verso il ritorno in Zona arancione

TORINO –Ā Il Piemonte ha alte probabilitĆ  di tornare, dalla prossima settimana, in zona arancione. A confermarlo, l’Assessore alla SanitĆ  della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi. “Quasi certamente, a partire dalla prossima settimana, ripasseremo a zona arancione. Ma ĆØ un passaggio fisiologico, dopo quattro settimane di zona gialla.Ā Per l’ufficialitĆ , comunque, bisognerĆ  attendere il consueto report settimanale dell’Istituto Superiore di SanitĆ  e la conferma definitiva da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza”.

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITƀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

In quest’area ĆØ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attivitĆ  di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 ĆØ consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. Poi dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni. Dalle 18.00 alle 22.00, ĆØ vietata ai soggetti che svolgono come attivitĆ  prevalente quella di bar senza cucina.

SPOSTAMENTI

E’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessitĆ  o motivi di salute. ƈ sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

ATTIVITƀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

L’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attivitĆ  si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

VIOLAZIONI E SANZIONI

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessitĆ , rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’AutoritĆ  competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19Ā (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, ĆØ di norma il Prefetto del luogo dove la violazione ĆØ stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

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