ROMA – Coronavirus, il testo del decreto per la fase 2. Ieri sera, 26 aprile, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in una conferenza stampa il graduale programma di riaperture nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il testo del decreto include le misure in vigore dal 4 maggio al 17 maggio.
IL DECRETO
Art. 1Ā Misure urgenti di contenimento del contagio sullāintero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sullāintero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) ĆØ fatto divieto assoluto di mobilitĆ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) lāaccesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ĆØ condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonchĆ© della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non ĆØ consentito svolgere attivitĆ ludica o ricreativa allāaperto; ĆØ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivitĆ sportiva o attivitĆ motoria, purchĆ© comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per lāattivitĆ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivitĆ ;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivitĆ sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti ā riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali ā sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dellāUfficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo dāesempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entitĆ , cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi ĆØ sospesa ogni attivitĆ ; lāapertura dei luoghi di culto ĆØ condizionata allāadozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitĆ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con lāesclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente allāaperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui allāart. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per lāinfanzia di cui allāart. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivitĆ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchĆ© la frequenza delle attivitĆ scolastiche e di formazione superiore, comprese le UniversitĆ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universitĆ per anziani, nonchĆ© i corsi professionali e le attivitĆ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilitĆ di svolgimento di attivitĆ formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivitĆ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalitĆ non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, ĆØ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per lāinfanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi dāistruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivitĆ didattiche nelle scuole, modalitĆ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilitĆ ;
n) nelle UniversitĆ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivitĆ didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalitĆ a distanza, individuate dalle medesime UniversitĆ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilitĆ ; le UniversitĆ e le Istituzioni, successivamente al ripristino dellāordinaria funzionalitĆ , assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalitĆ , il recupero delle attivitĆ formative nonchĆ© di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle universitĆ , nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attivitĆ di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed ĆØ altresƬ consentito lāutilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia unāorganizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimitĆ e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilitĆ , di cui al āDocumento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzioneā pubblicato dallāINAIL. Per le finalitĆ di cui al precedente periodo, le universitĆ , le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dellāarticolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivitĆ ;
o) a beneficio degli studenti ai quali non ĆØ consentita, per le esigenze connesse allāemergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivitĆ didattiche o curriculari delle UniversitĆ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivitĆ possono essere svolte, ove possibile, con modalitĆ a distanza, individuate dalle medesime UniversitĆ e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilitĆ ; le UniversitĆ e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalitĆ , il recupero delle attivitĆ formative, nonchĆ© di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonchĆ© ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalitĆ didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui allāart. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivitĆ didattiche ed esami a distanza e lāeventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validitĆ delle prove di esame giĆ sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, lāammissione al recupero dellāanno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati ĆØ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalitĆ a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dallāart. 87, comma 5, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, e dallāart. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalitĆ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilitĆ e coordinamenti attivati nellāambito dellāemergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attivitĆ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per lāerogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneitĆ di cui allāart. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale ĆØ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove dāesame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) ĆØ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) lāaccesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalitĆ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ĆØ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che ĆØ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, dāintesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dellāemergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilitĆ di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalitĆ telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertĆ o di modificare i relativi regimi in modo da evitare lāuscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilitĆ di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attivitĆ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitĆ di vendita di generi alimentari e di prima necessitĆ individuate nellāallegato 1, sia nellāambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nellāambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchĆ© sia consentito lāaccesso alle sole predette attivitĆ . Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivitĆ svolta, i mercati, salvo le attivitĆ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivitĆ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lāattivitĆ di confezionamento che di trasporto, nonchĆ© la ristorazione con asporto fermo restando lāobbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti allāinterno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti allāinterno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchĆ© nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attivitĆ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nellāallegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivitĆ non ĆØ sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare allāinterno dei locali più del tempo necessario allāacquisto dei beni. Si raccomanda altresƬ lāapplicazione delle misure di cui allāallegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchĆ© lāattivitĆ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere lāemergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalitĆ il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere lāemergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonchĆ© ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dallāart. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalitĆ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui allāart. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dellāIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dallāart. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dellāeconomia e delle finanze.
Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivitĆ produttive industriali e commerciali
1. Sullāintero territorio nazionale sono sospese tutte le attivitĆ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nellāallegato 3. Lāelenco dei codici di cui allāallegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dellāeconomia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dallāarticolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dallāarticolo 1 del presente decreto; resta altresƬ fermo quanto previsto dallāarticolo 1 del presente decreto per le attivitĆ commerciali e i servizi professionali.
2. Le attivitĆ produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalitĆ a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attivitĆ che erogano servizi di pubblica utilitĆ , nonchĆ© servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dallāarticolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonchĆ© per i servizi che riguardano lāistruzione.
4. Ć sempre consentita lāattivitĆ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchĆ© di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresƬ consentita ogni attivitĆ comunque funzionale a fronteggiare lāemergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessitĆ .
6. Le imprese le cui attivitĆ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui allāallegato 6, nonchĆ©, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui allāallegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui allāallegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dellāattivitĆ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attivitĆ dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui allāallegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attivitĆ necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dallāadozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attivitĆ produttive sospese ĆØ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, lāaccesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivitĆ di vigilanza, attivitĆ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchĆ© attivitĆ di pulizia e sanificazione. Ć consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchĆ© la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attivitĆ a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivitĆ propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attivitĆ sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attivitĆ nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attivitĆ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera lāandamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, allāIstituto superiore di sanitĆ e al comitato tecnico-scientifico di cui allāordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui allāallegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dellāimmediato esercizio dei poteri di cui allāarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivitĆ produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dallāaggravamento.
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sullāintero territorio nazionale
1. Sullāintero territorio nazionale si applicano altresƬ le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dellāOrganizzazione mondiale della sanitĆ e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) ĆØ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilitĆ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessitĆ ; c) nei servizi educativi per lāinfanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universitĆ , negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui allāallegato 4; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui allāallegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonchĆ© in tutti i locali aperti al pubblico, in conformitĆ alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonchĆ© degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per lāigiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) ĆØ raccomandata lāapplicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui allāallegato 4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ĆØ fatto obbligo sullāintero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti allāobbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchĆ© i soggetti con forme di disabilitĆ non compatibili con lāuso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunitĆ , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilitĆ , forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. Lāutilizzo delle mascherine di comunitĆ si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e lāigiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui allāart. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ĆØ tenuto, ai fini dellāaccesso al servizio, a consegnare al vettore allāatto dellāimbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante lāindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dallāart. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dellāabitazione o della dimora in Italia dove sarĆ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e lāisolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrĆ utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante lāintero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dellāimbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando lāimbarco se manifestano uno stato febbrile, nonchĆ© nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformitĆ alle indicazioni di cui al āProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid ā 19 nel settore del trasporto e della logisticaā di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui allāallegato 8, nonchĆ© alle āLinee guida per lāinformazione agli utenti e le modalitĆ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19ā di cui allāallegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonchĆ© lāutilizzo da parte dellāequipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dellāimbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalitĆ di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allāisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso lāabitazione o la dimora preventivamente indicata allāatto dellāimbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nellāipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato lāabitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando lāaccertamento da parte dellāAutoritĆ giudiziaria in ordine allāeventuale falsitĆ della dichiarazione resa allāatto dellāimbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, lāAutoritĆ sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalitĆ e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e lāisolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui allāart. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerĆ il periodo di sorveglianza sanitaria e lāisolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allāisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso lāabitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nellāipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere lāabitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo allāAutoritĆ sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalitĆ e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e lāisolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalitĆ previste dai commi precedenti, ĆØ sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dallāAutoritĆ sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa AutoritĆ la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con lāindicazione dellāitinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalitĆ previste dalla citata lettera b). LāAutoritĆ sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. Lāoperatore di sanitĆ pubblica e i servizi di sanitĆ pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalitĆ di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) avviata la sorveglianza sanitaria e lāisolamento fiduciario, lāoperatore di sanitĆ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto ĆØ assistito anche ai fini dellāeventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); c) in caso di necessitĆ di certificazione ai fini INPS per lāassenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata allāINPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanitĆ pubblica ĆØ stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; d) accertano lāassenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonchĆ© degli altri eventuali conviventi; e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiositĆ , le modalitĆ di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; f) informano la persona circa la necessitĆ di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonchĆ© di mantenere: 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dallāultima esposizione; 2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 4) lāobbligo di rimanere raggiungibile per le attivitĆ di sorveglianza; g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e lāoperatore di sanitĆ pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita allāavvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo unāadeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; h) lāoperatore di sanitĆ pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanitĆ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: a) allāequipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per lāesercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso lāesercizio temporaneo di cui allāart. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui allāart. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini allāestero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dallāattuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dellāUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dallāart. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ĆØ tenuto, ai fini dellāaccesso al servizio, a consegnare al vettore allāatto dellāimbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante lāindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dellāabitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrĆ utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso lāabitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivitĆ al Dipartimento di prevenzione dellāAzienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellāAutoritĆ sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dellāimbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando lāimbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformitĆ alle indicazioni di cui al āProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid19 nel settore del trasporto e della logisticaā di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui allāallegato 8, nonchĆ© alle āLinee guida per lāinformazione agli utenti e le modalitĆ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19ā, di cui allāallegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonchĆ© lāutilizzo da parte dellāequipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dellāimbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalitĆ di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dallāart. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, ĆØ tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante lāindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti AutoritĆ , di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dellāabitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrĆ utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresƬ, gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso lāabitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivitĆ al Dipartimento di prevenzione dellāAzienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellāAutoritĆ sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, ĆØ autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando lāobbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano ĆØ di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dallāart. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonchĆ© quelli previsti dallāart. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando lāobbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivitĆ al Dipartimento di prevenzione dellāAzienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dellāAutoritĆ sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localitĆ del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dellāaccesso al servizio di trasporto verso lāItalia, a consegnare al vettore allāatto dellāimbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante lāindicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) localitĆ italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate allāinterno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale allāinterno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dallāart. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dellāapplicazione dellāart. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) allāequipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per lāesercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso lāesercizio temporaneo di cui allāart. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui allāart. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini allāestero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dallāattuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dellāUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dellāemergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. Ć fatto divieto a tutte le societĆ di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli giĆ presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata lāesecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti AutoritĆ , tutte le societĆ di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non giĆ sbarcati in precedenti scali.
4. Allāatto dello sbarco nei porti italiani: a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e allāisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; b) i passeggeri di nazionalitĆ italiana e residenti allāestero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dellāazienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e allāisolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la localitĆ da essi indicata allāatto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dellāarmatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivitĆ allāAutoritĆ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; c) i passeggeri di nazionalitĆ straniera e residenti allāestero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dellāarmatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la localitĆ da essi indicata allāatto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dellāAutoritĆ sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dallāAutoritĆ sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localitĆ da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dellāarmatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche allāequipaggio in relazione alla nazionalitĆ di appartenenza. Ć comunque consentito allāequipaggio, previa autorizzazione dellāAutoritĆ sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. Ć fatto divieto alle societĆ di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini allāestero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dallāattuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dellāUnione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivitĆ di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel āProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid ā 19 nel settore del trasporto e della logisticaā di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui allāallegato 8, nonchĆ© delle āLinee guida per lāinformazione agli utenti e le modalitĆ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19ā, di cui allāallegato 9.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le āLinee guida per lāinformazione agli utenti e le modalitĆ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19ā, nonchĆ©, previo accordo con i soggetti firmatari, il āProtocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logisticaā di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilitĆ
1. Le attivitĆ sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate allāinterno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilitĆ , qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dellāinterno, assicura lāesecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonchĆ© monitora lāattuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dellāispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonchĆ©, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata
Art. 10 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dallāarticolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche dāintesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?
Iscriviti alla nostra pagina FacebookĀ LāAgenda News: clicca āMi Piaceā e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno unaĀ notizia!
































