- Divieto di cacciare durante tutte le domeniche di settembre.
- Possibilità per i proprietari dei fondi di vietare la caccia sui propri terreni,
- Obbligo per i cacciatori di indossare un giubbotto retroriflettente o bretelle ad alta visibilità.
- Obbligo per i cacciatori di superare obbligatoriamente una prova di tiro in poligono almeno ogni 30 mesi per l’uso della carabina nella caccia di selezione.
- Inserimento di misure straordinarie di controllo della fauna selvatica su richiesta delle organizzazioni sindacali agricole e dei sindaci.
- Possibilità di coinvolgimento anche dei proprietari e conduttori dei fondi danneggiati, purchè in possesso di abilitazione venatoria.
- 15 le specie escluse dalla caccia di cui 11 anatidi: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, il merlo, l’allodola, la pernice bianca e la lepre variabile, oltre quelle oggetto di tutela per norma nazionale.
- Introduzione di una sanzione specifica verso chi abbatte la femmina di fagiano di monte, la pernice bianca, la lepre variabile, l’allodola, il merlo e le 11 specie di anatidi non cacciabili in Piemonte.
- Completa revisione delle sanzioni.
Vengono riorganizzati gli ambiti territoriali di caccia, Atc e i comprensori alpini, Ca riportando in legge la riorganizzazione realizzata di recente con atti amministrativi: si passa così da 38 a 22 enti gestori, con una diminuzione da 20 a 10 dei componenti i comitati di gestione (quindi gli amministratori diminuiscono complessivamente da 760 a 380).
Previsto un equilibrio di rappresentanza nella nomina dei componenti di Atc e Ca per evitare, come avveniva in passato, che con una forzatura della legge nazionale che prevede l’equilibrio tra le categorie (cacciatori 30%, agricoltori 30%, rappresentanti dei Comuni 20%, associazioni ambientaliste 20%), le rappresentanze fossero vicine al 90% di cacciatori.
L’affidamento del controllo amministrativo – contabile sull’attività di ogni Atc e Ca viene affidato ad un collegio di cinque revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, anziché i 38 attualmente scelti dai Comitati di gestione.
La legge comprende anche:
- Adesione a un solo comprensorio per la tipica fauna alpina.
- Introduzione del limite del 5% per l’adesione di cacciatori foranei negli Atc e Ca, elevabile negli Atc di pianura al 10% previo parere della Commissione regionale competente, tali limiti non si applicano per la caccia al cinghiale ed il completamento dei piani di abbattimento dei caprioli.
- Limite massimo di immissione della fauna selvatica al 15 marzo per quella riprodotta in natura.
- 31 luglio per quella riprodotta in cattività dopo l’abrogazione della precedente legge regionale era uso immettere animali cosiddetti “pronta caccia”, allevati di varia provenienze, alcuni giorni prima dell’apertura ed anche a caccia aperta;
- Regolamentazione della possibilità di addestramento, allenamento e prove relative alla falconeria.
- Regolamentazione della possibilità di appostamenti temporanei per il prelievo di ungulati.
- Riconoscimento dell’attività dei centri di recupero animali selvatici.
- Divieto di allevamento, immissione e importazione di cinghiali e relativi ibridi.
- Divieto di usare di richiami vivi.
- Divieto di effettuare ripopolamenti con fauna selvatica allevata all’estero.
- Divieto di usare sui cani collari a scarica elettrica durante l’addestramento e la caccia.