Approvata la nuova legge regionale sulla caccia e sulla tutela della fauna

Il 12 giugno il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la nuova legge sulla caccia e sulla tutela della fauna.
L’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero sottolinea: “questa legge non fa scelte pro o contro la caccia, non intende penalizzare nessuno, bensì governare con buon senso tentando di dare risposte ai problemi che le nuove sensibilità e la proliferazione incontrollata di alcune specie sta ponendo ai cittadini e ai territori piemontesi. E’ anche una legge innovativa, perché coniuga la tutela della fauna con l’attività venatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si sono determinati con il proliferare della fauna selvatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche all’ incolumità dei cittadini, penso ai cinghiali e ai caprioli. Se da una parte crescono le specie protette e si fa una particolare attenzione alla tipica fauna alpina, dall’altra, su autorizzazione delle Province o della Città metropolitana, i proprietari dei fondi in possesso di licenza di caccia potranno intervenire sui loro terreni per tutelare le colture”.
Le principali novità

  • Divieto di cacciare durante tutte le domeniche di settembre.
  • Possibilità per i proprietari dei fondi di vietare la caccia sui propri terreni,
  • Obbligo per i cacciatori di indossare un giubbotto retroriflettente o bretelle ad alta visibilità.
  • Obbligo per i cacciatori di superare obbligatoriamente una prova di tiro in poligono almeno ogni 30 mesi per l’uso della carabina nella caccia di selezione.
  • Inserimento di misure straordinarie di controllo della fauna selvatica su richiesta delle organizzazioni sindacali agricole e dei sindaci.
  • Possibilità di coinvolgimento anche dei proprietari e conduttori dei fondi danneggiati, purchè in possesso di abilitazione venatoria.
  • 15 le specie escluse dalla caccia di cui 11 anatidi: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, il merlo, l’allodola, la pernice bianca e la lepre variabile, oltre quelle oggetto di tutela per norma nazionale.
  • Introduzione di una sanzione specifica verso chi abbatte la femmina di fagiano di monte, la pernice bianca, la lepre variabile, l’allodola, il merlo e le 11 specie di anatidi non cacciabili in Piemonte.
  • Completa revisione delle sanzioni.

Vengono riorganizzati gli ambiti territoriali di caccia, Atc e i comprensori alpini, Ca riportando in legge la riorganizzazione realizzata di recente con atti amministrativi: si passa così da 38 a 22 enti gestori, con una diminuzione da 20 a 10 dei componenti i comitati di gestione (quindi gli amministratori diminuiscono complessivamente da 760 a 380).

Previsto un equilibrio di rappresentanza nella nomina dei componenti di Atc e Ca per evitare, come avveniva in passato, che con una forzatura della legge nazionale che prevede l’equilibrio tra le categorie (cacciatori 30%, agricoltori 30%, rappresentanti dei Comuni 20%, associazioni ambientaliste 20%), le rappresentanze fossero vicine al 90% di cacciatori.

L’affidamento del controllo amministrativo – contabile sull’attività di ogni Atc e Ca viene affidato ad un collegio di cinque revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, anziché i 38 attualmente scelti dai Comitati di gestione.

La legge comprende anche:

  • Adesione a un solo comprensorio per la tipica fauna alpina.
  • Introduzione del limite del 5% per l’adesione di cacciatori foranei negli Atc e Ca, elevabile negli Atc di pianura al 10% previo parere della Commissione regionale competente, tali limiti non si applicano per la caccia al cinghiale ed il completamento dei piani di abbattimento dei caprioli.
  • Limite massimo di immissione della fauna selvatica al 15 marzo per quella riprodotta in natura.
  • 31 luglio per quella riprodotta in cattività  dopo l’abrogazione della precedente legge regionale era uso immettere animali cosiddetti “pronta caccia”, allevati di varia provenienze, alcuni giorni prima dell’apertura ed anche a caccia aperta;
  • Regolamentazione della possibilità di addestramento, allenamento e prove relative alla falconeria.
  • Regolamentazione della possibilità di appostamenti temporanei per il prelievo di ungulati.
  • Riconoscimento dell’attività dei centri di recupero animali selvatici.
  • Divieto di allevamento, immissione e importazione di cinghiali e relativi ibridi.
  • Divieto di usare di richiami vivi.
  • Divieto di effettuare ripopolamenti con fauna selvatica allevata all’estero.
  • Divieto di usare sui cani collari a scarica elettrica durante l’addestramento e la caccia.