Superbonus del 110%: le novità apportate dal Decreto Semplificazioni. Il Decreto Semplificazioni ha apportato nuove facilitazioni al Superbonus 110%. Lo scopo è quello di favorire l’efficientamento energetico degli edifici e rendere pienamente operativa quest’agevolazione, di cui gli italiani hanno poco fruito. Ecco le novità.
LE SEMPLIFICAZIONI ALLA PROCEDURA
I lavori rientranti nel Superbonus del 110 % ora vengono considerati come opere di manutenzione straordinaria. Potranno quindi essere realizzati tramite la presentazione della CILA, ossia della Comunicazione d’inizio lavori asseverata. Questa semplificazione non vale per quegli interventi che prevedono una demolizione prima della ricostruzione. Lo stato legittimo dell’immobile non dovrà più essere attestato prima dell’inizio dei lavori. Quindi chi intende realizzare i lavori non si troverà di fronte a valutazioni discrezionali degli sportelli unici dell’edilizia, i quali in determinati casi potrebbero ritenere gli interventi invasivi e richiedere la SCIA.
COSA VA ATTESTATO NELLA CILA
Nella CILA bisogna attestare:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile e del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;
- nel caso degli edifici più datati, sarà sufficiente attestare che questi sono stati ultimati prima del 1° settembre 1967.
Il Superbonus potrà essere revocato in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- qualora ci siano interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
- mancata corrispondenza al vero di quanto attestato.
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA GLI INTERVENTI TRAINATI
Potranno essere agevolati con il Superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati da persone di età superiore a 65 anni. Per ottenere la detrazione maggiorata, tali interventi dovranno essere realizzati congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus, la cui lista è consultabile sul seguente link.
SUPERBONUS DEL 110% ANCHE PER CASE DI CURA ED OSPEDALI
Il Decreto Semplificazioni estende il Superbonus anche a collegi e convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura ed ospedali con e senza fine di lucro. I titolari devono però svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, ed i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica. Il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. La misura non è invece stata estesa agli alberghi e pensioni.
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