Ecobonus 2021: come ottenere le detrazioni del 110%, del 65% e del 50%

EcobonusFonte foto Agenzia delle Entrate

Ecobonus 2021: come ottenere le detrazioni del 110%, del 65% e del 50%. L’Ecobonus 2021 consente ai contribuenti di beneficiare di una detrazione fiscale Irpef ed Ires per i lavori volti a migliorare le prestazioni energetiche degli immobili. In alternativa alla detrazione fiscale è possibile ottenere uno sconto in fattura o cedere il credito. Alcuni lavori danno diritto ad una detrazione del 110%, altri del 65%, altri ancora del 50%. Ecco una guida completa.

LA DETRAZIONE DEL 110% PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.

Nel caso di interventi condominiali gli impianti centralizzati devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • collettori solari;
  • esclusivamente per i comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche.

LE REGOLE PER I CONDOMINI

Nel caso di interventi condominiali la spesa massima per usufruire della detrazione al 110% è di:

  • 20.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili che hanno un massimo di 8 immobiliari;
  • 15.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza. Per il calcolo della spesa massima agevolabile per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unità immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze. Qualora ci siano soggetti proprietari esclusivamente di pertinenze, questi avranno diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta per i millesimi di proprietà.

GLI INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI

Per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno la spesa massima è di 30.000 Euro. Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre dei seguenti impianti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

LE SPESE FUNZIONALI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento. Tra queste l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Il contributo pagato all’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

LA DETRAZIONE AL 110% PER GLI INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO

Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto). I lavori devono interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno. Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto.

La detrazione spetta per una spesa massima di:

  • 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno;
  • 40.000 Euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili composti da 2 a 8 unità;
  • 30.000 Euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative.

I LAVORI TRAINATI

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli sopracitati. Essi possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. Viene riconosciuta la detrazione al 110% per:

  • altri lavori di riqualificazione energetica;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La spesa massima è di 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Scende a 1.500 Euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine e a 1.200 se ne vengono installate più di 8;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 Euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. Rientrano anche i sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e la realizzazione di ogni strumento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di o con più di 65 anni.

ALCUNE REGOLE PER DELL’ECOBONUS 2021

Per accedere all’Ecobonus 2021 del 110 per cento è necessario effettuare alcuni adempimenti:

  • APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta);
  • rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato;
  • invio della comunicazione ENEA entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

LE TEMPISTICHE

Il superbonus del 110% potrà essere applicato alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Tale termine è ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono eseguiti lavori pari almeno al 60 per cento del progetto. Per gli Istituti Autonomi Case Popolari la proroga è al 31 dicembre 2022. Se a quella data sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

INTERVENTI ANTISISMICI

Per questi interventi il limite di spesa è di 96.000 Euro per unità immobiliare. È necessario che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 Euro rientra anche l’acquisto di case antisismiche. Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.
Gli interventi relativi al Sismabonus vanno asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. Devono essere iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

GLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 65%

Danno diritto alla detrazione del 65% i seguenti interventi:

  • coibentazione di strutture opache verticali e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
  • installazione di collettori solari termici, di impianti di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria, nonché di caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio;
  • sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione;
  • sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza;
  • installazione di microcogeneratori;
  • sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

GLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 50%

Danno diritto alla detrazione del 50% i seguenti interventi:

  • sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • installazione di schermature solari, di caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%, nonché di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili.

LA DETRAZIONE ALL’85% PER I CONDOMINI

Per i condomini, in relazione ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021, l’Ecobonus arriva fino all’85% per i seguenti lavori:

  • interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente: la detrazione è del 70% e la spesa massima è di 40 mila Euro;
  • interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015: la detrazione è del 75% e la spesa massima è di 40 mila Euro;
  • lavori di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe: la detrazione è dell’80% e la spesa massima è di 136 mila Euro;
  • stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi: la detrazione è dell’85% e la spesa massima è di 136 mila Euro.

CHI HA DIRITTO A TUTTE QUESTE DETRAZIONI

L’Ecobonus 2021 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico. Possono richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti.

La detrazione spetta a:

  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

COME PAGARE LE SPESE

Le spese vanno pagate nei seguenti modi:

  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’Ecobonus del 110, 65 e 50%, si potrà optare:

  • per lo sconto in fattura, cioè un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. La comunicazione di cessione del credito per i bonus casa ordinari ed in riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario. Per la cessione dell’Ecobonus 110 per cento, a trasmettere il modulo telematico è esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità. L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se si percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, oppure si rientra nella no tax area.

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