Riscaldamento: nuovi orari e date per l’accensione

ROMA – Riscaldamento: nuovi orari e date per l’accensione. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Inoltre ha definito la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

MISURA AMMINISTRATIVA DI CONTENIMENTO DEL RISCALDAMENTO

Questa misura prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. Tali azioni si aggiungono a quanto già attuato con l’articolo 19-quater del decretolegge n. 17 del 1° marzo 2022 che è intervenuto sul riscaldamento degli edifici pubblici. Per questa misura si tiene conto cautelativamente, nel calcolarne gli effetti, di una percentuale di effettiva riduzione, non essendo possibile avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell’utenza diffusa.

I CONTROLLI

Sarà possibile comunque attuare, oltre a controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas cittadine la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo 12 ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

IL DECRETO

In particolare, il decreto ha stabilito che:

  • 1) I valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C: a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
  • 2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

LE ZONE

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.
  • Si precisa che sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.).

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