Regime contabile forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere?

andrea golia

 

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GIAVENO – SANT’ANTONINO DI SUSA – Il Commercialista informa. Regime contabile forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere? Il passaggio da un regime fiscale all’altro avviene all’inizio dell’anno. Non è, infatti, possibile, eseguire tale operazione nel corso dello stesso. Si tratta di un a scelta imposta o volontaria. Il titolare di partita iva, decide di cambiare regime fiscale per ragioni economiche e di convenienza. La scelta imposta, invece, è legata alle cause di esclusione durante l’anno, come il superamento del limite dei ricavi previsto dal Regime Forfettario, pari a 65.000 euro. La prima azione concreta a testimonianza del passaggio da regime forfettario a regime ordinario è la compilazione della prima fattura, in linea con i requisiti e le regole previste dal Regime Ordinario semplificato.

COMMERCIALISTA: IL REGIME D’IMPRESA?

Soggetto titolare di partita IVA in regime forfettario. Totale dei ricavi nell’arco del 2020 pari a 70.000,00 euro. A settembre 2020 il totale dei ricavi è pari a 66.000 euro (già superiore alla soglia dei 65.000 euro). Da gennaio 2021 il soggetto è obbligato a passare al regime ordinario. Principali caratteristiche del Regime Ordinario semplificato. Le differenze tra il Regime Forfettario e il Regime Ordinario semplificato sono diverse. La prima riguarda il limite dei ricavi, secondo quanto segue:

  • 400.000 euro in caso di prestazioni di servizi
  • 700.000 euro negli altri casi

Spiega il commercialista che iIl limite di 700.000 euro vale sia come tetto complessivo che come limite per le altre attività diverse dalle prestazioni di servizi. Se il contribuente svolge contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività, la verifica del limite, avviene sull’attività prevalente. Le caratteristiche del Regime Ordinario semplificato. Il Commercialista informa.

1) il reddito imponibile si definisce dalla differenza tra i ricavi e i costi conseguiti nel corso dell’anno.

2) l’Irpef si versa sulla base del reddito imponibile a scaglioni, oltre all’eventuale Irap e alle addizionali regionali e comunali.

3) un eventuale reddito da dipendente o da pensione, si somma a quello derivante dalla partita iva.

4) si è tenuti a versare i contributi previdenziali.

5) in fattura occorre applicare l’IVA e (la ritenuta d’acconto se professionisti)

6) si è obbligati a emettere le fatture elettroniche

LE IMPOSTE

Le imposte da versare? A prescindere che si tratti di un libero professionista o un artigiano-commerciante, in regime ordinario semplificato occorre versare l’Irpef. La percentuale da versare varia in proporzione diretta al valore del reddito imponibile. Attualmente, le percentuali degli scaglioni Irpef per il regime ordinario semplificato a cui fare riferimento sono le seguenti:

  • 23% per redditi fino a 15.000 euro
  • 27% per redditi da 15.001,01 a 28.000 euro
  • 38% per redditi da 28.001,01 a 55.000 euro
  •  41% per redditi da 55.001, 01 a 75.000 euro

In caso di reddito da lavoro dipendente o da pensione, oltre a quello da partita iva, questo occuperà i primi scaglioni del reddito. Il reddito prodotto dall’attività con partita iva, dunque, sarà soggetto alle percentuali di tassazione maggiori. E’ possibile che il soggetto titolare di partita iva sia tenuto a versare anche l’Irap, pari al 3,90% del reddito, e le addizionali regionali e comunali (L’importo, può variare dal 2 al 3%). Il Regime forfettario prevede un’unica imposta sostitutiva pari al 15% (in alcuni casi 5%) indipendentemente dal reddito prodotto. Il Regime Ordinario semplificato prevedere un’aliquota Irpef variabile sulla base del reddito prodotto.

I CONTRIBUTI

I contributi previdenziali? Il Commercialista informa. Nel passaggio da regime forfettario a regime ordinario semplificato, ci sono regole anche per i contributi previdenziali. I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare il 25,98% del reddito derivante da Partita Iva. Se contestualmente si ha anche un lavoro dipendente o un reddito da pensione, l’aliquota applicata sarà del 24%. Gli artigiani e i commercianti iscritti in Camera di Commercio invece, sono tenuti a versare i contributi previdenziali direttamente alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, secondo quanto segue:

  • contributo fisso di circa 3.850 euro l’anno su una base di reddito compreso tra 0 e 15.953 euro
  • per redditi superiori a 15.953 euro, occorre versare i contributi fissi e una parte variabile, corrispondente al 24% dell’eccedente il minimale.

Occorre, inoltre, precisare che se nel regime Forfettario è stata richiesta la riduzione di contributi INPS del 35%, il passaggio da regime forfettario a regime ordinario semplificato farà perdere la suddetta agevolazione. E, in caso, di nuovo accesso al forfettario l’anno seguente, non sarà possibile beneficiare della stessa riduzione.

LO STUDIO

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