TORINO – Nuova ordinanza della Regione Piemonte: ĆØ stato appena pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 aprile 2021 n. 51 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dellāemergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dellāart. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanitĆ pubblica“. Le disposizioni contenute nel provvedimento saranno valide fino al 31 luglio 2021. Il testo completo al link.
L’ORDINANZA
Ai sensi dellāart. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanitĆ pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, ferma restando lāapplicabilitĆ alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
- 1. le misure di cui alla cosiddetta āZona arancioneā, come definite ai sensi dei decreti-legge 1 aprile 2021, n. 44, e 22 aprile 2021, n. 52, sono applicate nel territorio della provincia di Cuneo fino al 28 aprile 2021 compreso;
- 2. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 10 aprile 2021, āDisposizioni attuative per la prevenzione e gestione dellāemergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dellāart. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanitĆ pubblicaā cessa i suoi effetti alla data del 26 aprile 2021, salvo che per il territorio della provincia di Cuneo dove vige sino al 28 aprile 2021 compreso;
- 3. si conferma che lāefficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, āDisposizioni attuative per la prevenzione e gestione dellāemergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dellāart. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanitĆ pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dallāestero sul territorio della Regione Piemonteā ĆØ prorogata sino al 31 luglio 2021;
- 4. le attivitĆ commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dellāarticolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche āCommercio al dettaglioā e āCommercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)ā contenute nelle āLinee guida per la riapertura delle AttivitĆ Economiche, Produttive e Ricreativeā, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma ā con lāeccezione di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari ā la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona ā anche tramite apparecchi automatici purchĆ© non riservati alla rivendita di generi di monopolio ā dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui allāarticolo 27, comma 5, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- 5. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti allāinterno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dellāarticolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- 6. dal 26 aprile 2021 (dal 29 aprile 2021 per il solo territorio della provincia di Cuneo) le attivitĆ dei servizi di ristorazione, consentite ai sensi dellāarticolo 4 del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, sono svolte nel rigoroso rispetto dellāallegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica āRistorazioneā contenuta nelle āLinee guida per la riapertura delle AttivitĆ Economiche, Produttive e Ricreativeā allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 7. le attivitĆ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dellāallegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica āRistorazioneā contenuta nelle āLinee guida per la riapertura delle AttivitĆ Economiche, Produttive e Ricreativeā allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 8. le attivitĆ inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dellāarticolo 29 e dellāallegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica āServizi alla personaā contenuta nelle āLinee guida per la riapertura delle AttivitĆ Economiche, Produttive e Ricreativeā, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
- 9. le attivitĆ delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dellāarticolo 28 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica āAttivitĆ ricettiveā contenuta nelle āLinee guida per la riapertura delle AttivitĆ Economiche, Produttive e Ricreativeā allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 10. ĆØ consentito lāaccesso ai locali di qualsiasi attivitĆ tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonchĆ© per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- 11. lāaccesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dellāemergenza ĆØ consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con lāobbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dellāingresso e fino allāuscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- 12. lāattivitĆ degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica āUffici aperti al pubblicoā contenuta nelle āLinee guida per la riapertura della AttivitĆ Economiche, Produttive e Ricreativeā allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 13. in relazione alla valutazione della diffusione dellāinfezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare lāopportunitĆ di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- 14. le strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e sociosanitarie sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale āCOVID-19 ā Gestione RSAā al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- 15. lāattivitĆ della UnitĆ di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 ĆØ confermata fino al 31 luglio 2021 ed ĆØ organizzata in modalitĆ H24;
- 16. ai fini dellāapplicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dellāarticolo 3 ĆØ elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
- 17. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dallāarticolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ĆØ sanzionato secondo quanto previsto dallāarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
SI RACCOMANDA ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento. Il presente decreto ha efficacia dal 26 aprile 2021 sino al 31 luglio 2021. INFORMA il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. Il presente decreto ĆØ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellāarticolo 61 dello Statuto e dellāart. 5 della L.R. 22/2010.
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