TORINO – Lo spostamento dei clienti verso i saloni di barbieri e parrucchieri: il chiarimento del Prefetto di Torino. La Confartigianato Torino il 12 novembre ha scritto alla Prefettura di Torino per avere un chiarimento in merito al decreto ministeriale del 3 novembre, relativamente alle “attivitĆ connesse ai servizi alla persona. Con particolare riferimento ai parrucchieri. Ć stata condivisa dalla Prefettura di Sondrio l’interpretazione secondo cui ĆØ possibile recarsi, anche, presso un esercizio ubicato al di fuori del Comune di residenza, in considerazione che gli stessi assicurano l’afflusso contingentato della clientela su appuntamento. Alla luce delle limitazioni degli spostamenti al di fuori dei comuni nelle zone rosse, siamo cortesemente a domandare un suo pronunciamento relativo al raggiungimento delle attivitĆ connesse ai servizi alla persona (nello specifico parrucchieri) al di fuori del proprio Comune di residenza, con l’auspicio di poter avere un’uniformitĆ di misure per territori che rientrano in “scenari omogenei” in base alla classificazione del suddetto Dpcm“.
LA RISPOSTA DEL PREFETTO
In merito alla richiesta di chiarimenti di Confartigianato Torino sulle attivitĆ di barbieri e parrucchieri, il Prefetto ha risposto, rivolgendosi anche ai Sindaci dei Comuni della CittĆ Metropolitana di Torino. “Con riferimento alla nota di codesta Associazione pervenuta il 12 novembre u.s. e relativa alla richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilitĆ per i clienti dei saloni di parrucchieri di recarsi presso esercizi situati fuori dal Comune di residenza, si rappresenta quanto segue.
L’art. 3, comma 4, lett. a) – recante le ulteriori misure di contenimento da applicare nelle cd. “aree rosse”, in cui con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 ĆØ stata inserita anche la Regione Piemonte – prevede che gli spostamenti all’interno del territorio siano consentiti esclusivamente se determinati da comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessitĆ , per motivi di salute o per raggiungere le attivitĆ peri quali ĆØ consentita l’apertura, da giustificare in caso di controllo con apposita autocertificazione.
Riguardo a tale ultima facoltĆ le faq pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri specificano che: “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessitĆ . Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilitĆ , anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento ĆØ consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.
La precisazione contenuta nella faq contempera la necessitĆ di limitare nelle zone rosse gli spostamenti che non siano motivati dalle esigenze espressamente richiamate, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid 19, con l’esigenza di potersi approvvigionare con i beni di prima necessitĆ e, in via analogica, di poter usufruire di servizi alla persona ritenuti essenziali, quali, tra gli altri, i servizi dƬ barbiere e parrucchiere, indicati nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020.
Ne consegue, pertanto, che lo spostamento dei clienti verso saloni di barbieri e parrucchieri situati fuori dal Comune di residenza potrĆ essere legittimato esclusivamente nei casi in cui non sia disponibile nel Comune di residenza un servizio analogo o nell’ipotesi in cui nei Comuni vicini vi sia una maggiore offerta, anche in termini di migliore convenienza economica, al fine di assicurare pari opportunitĆ e motivati margini dƬ scelta ai consumatori.Ā La specificitĆ del servizio reso dai predetti non consente comunque, come indicato nella citata faq, di superare il vincolo di ragionevole contiguitĆ territoriale“.
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