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domenica, 13 Luglio 2025

Dal 6 agosto Green Pass obbligatorio anche nei rifugi di montagna

ROMA – Dal 6 agosto il Green Pass sarĆ  obbligatorio anche nei rifugi di montagna, nel caso in cui ci si fermi a mangiare negli esercizi al chiuso, ma non sarĆ  obbligatoria per il solo pernottamento. Per dormire dunque il possesso del Green pass non ĆØ necessario, ma lo diventa nel caso in cui si usufruisca del ristorante interno. I rifugi di montagna devono osservare le disposizione del decreto legge del 23 luglio, come in qualsiasi esercizio con consumo al tavolo al chiuso. I gestori sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass e a verificare che l’accesso ai servizi e attivitĆ  avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Dal modo dei rifugi in queste ore parte lancia l’appello al governo, affinchĆ© si prevedano deroghe in caso di maltempo, infortuni o situazioni di pericolo.

GREEN PASS

Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass). SarĆ  possibile svolgere alcune attivitĆ  solo se si ĆØ in possesso di:

  • 1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validitĆ  9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validitĆ  6 mesi).
  • 2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validitĆ  48 ore).

DAL 6 AGOSTO

Questa documentazione sarĆ  richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attivitĆ  o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivitĆ  al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivitĆ  al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attivitĆ  di ristorazione.
  • AttivitĆ  di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.

LE SANZIONI

Il decreto prevede che le multe vadano da 400 a 1.000 euro per chi accede senza il certificato verde, o con uno non valido o scaduto, a luoghi o eventi per cui ĆØ previsto l’obbligo di presentare il documento. La stessa sanzione ĆØ prevista per l’esercente o il gestore, ritenuti responsabili degli ingressi. I gestori sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e attivitĆ  avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

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