ROMA – Dal 6 agosto il Green Pass sarĆ obbligatorio anche nei rifugi di montagna, nel caso in cui ci si fermi a mangiare negli esercizi al chiuso, ma non sarĆ obbligatoria per il solo pernottamento. Per dormire dunque il possesso del Green pass non ĆØ necessario, ma lo diventa nel caso in cui si usufruisca del ristorante interno. I rifugi di montagna devono osservare le disposizione del decreto legge del 23 luglio, come in qualsiasi esercizio con consumo al tavolo al chiuso. I gestori sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass e a verificare che lāaccesso ai servizi e attivitĆ avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Dal modo dei rifugi in queste ore parte lancia l’appello al governo, affinchĆ© si prevedano deroghe in caso di maltempo, infortuni o situazioni di pericolo.
GREEN PASS
Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass). SarĆ possibile svolgere alcune attivitĆ solo se si ĆØ in possesso di:
- 1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti lāinoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validitĆ 9 mesi) o la guarigione dallāinfezione da Sars-CoV-2 (validitĆ 6 mesi).
- 2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validitĆ 48 ore).
DAL 6 AGOSTO
Questa documentazione sarĆ richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attivitĆ o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso.
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche allāinterno di strutture ricettive, limitatamente alle attivitĆ al chiuso.
- Sagre e fiere, convegni e congressi.
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivitĆ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per lāinfanzia, i centri estivi e le relative attivitĆ di ristorazione.
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- Concorsi pubblici.
LE SANZIONI
Il decreto prevede che le multe vadano da 400 a 1.000 euro per chi accede senza il certificato verde, o con uno non valido o scaduto, a luoghi o eventi per cui ĆØ previsto l’obbligo di presentare il documento. La stessa sanzione ĆØ prevista per l’esercente o il gestore, ritenuti responsabili degli ingressi. I gestori sono tenuti a verificare che lāaccesso ai servizi e attivitĆ avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, lāesercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?
Iscriviti alla nostra pagina FacebookĀ LāAgenda News: clicca āMi Piaceā e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno unaĀ notizia! Metti mi piace alla paginaĀ YouTubeĀ dellāAgenda.