TORINO – Coronavirus, in Piemonte consentito spostarsi per la cura degli orti. Il presidente della Regione Piemonte ha confermato che non si opporrà alla decisione presa a livello nazionale dal ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Nessun provvedimento restrittivo dunque dalla Regione. Nonostante il Piemonte non sia ancora uscito dal periodo di piena emergenza per il Coronavirus, sarà dunque possibile spostarsi in un altro comune diverso da quello di residenza per la cura degli orti. A condizione però che l’orto o il piccolo appezzamento di terra sia utilizzato per la produzione degli ortaggi a uso della famiglia. E che ci si rechi da soli. Non sono ammessi però i lavori negli orti delle seconde case, questo per non dare adito a spostamenti ingiustificati.
DAL SITO DEL GOVERNO
Sul sito del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri leggiamo. Domanda: “È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?” Risposta: “Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite. A condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva. E che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito“.
IN MERITO ALLE SECONDE CASE
Inoltre si legge. Domanda: “Il decreto del 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell’allegato 3 dello stesso provvedimento. Tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?” Risposta: “Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati. E del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato. Che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30. Restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili. Quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc. E comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni“.
RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?
Iscriviti alla nostra pagina Facebook L’Agenda News: clicca “Mi Piace” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!
































