Bonus facciate: cos’è e come funziona

Bonus facciateFonte foto: Trend Online

Bonus facciate: cos’è e come funziona. Il bonus facciate prevede una detrazione pari al 90% della spesa sostenuta, senza un limite massimo di importo, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Rientrano nell’agevolazione gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Godono dell’agevolazione gli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La misura non è fruibile per facciate interne e non visibili dal suolo pubblico o dalla strada.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE AL 90%

Beneficiano della detrazione:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato;
  • il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

GLI IMMOBILI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Gli immobili oggetto di intervento devono essere ubicati nelle zone A e B indicate nel Decreto Ministeriale n.1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale ed ai regolamenti edilizi comunali.
La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria dell’area e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione è applicabile anche agli immobili che costituiscono un investimento per l’impresa.
L’agevolazione riguarda i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Rientrano anche le facciate laterali dell’immobile, purché parzialmente visibili dalla strada.
La detrazione, in particolare, spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
  • consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.

Rientrano tra gli interventi che beneficiano dell’agevolazione:

  • il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo, del sotto-balcone e del frontalino;
  • il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio;
  • la rimozione, l’impermeabilizzazione ed il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini;
  • le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada;
  • gli oneri sostenuti per l’isolamento dello sporto di gronda, nonché per i lavori aggiuntivi, quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari, ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso;
  • le spese sostenute per l’installazione di punti di illuminazione, solo se risultano necessari per motivi tecnici e strettamente collegati all’intervento principale.

GLI INTERVENTI ESCLUSI

Non danno diritto alla detrazione gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il beneficio non spetta per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari che sono pareti orizzontali. Sono escluse anche le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta.

NON CI SONO LIMITI DI SPESA

Non sono previsti limiti massimi di spesa e sono comprese nell’agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

GLI ADEMPIMENTI FISCALI

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, per avere diritto alla detrazione, devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, anche “on line”. Esso deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario. Nella causale deve essere indicato il riferimento normativo specifico al “bonus facciate”. Se esso manca il beneficio può essere riconosciuto ugualmente a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto. L’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario non sussiste per i titolari di reddito d’impresa.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Se il lavoro effettuato sulla facciata non è di sola pulitura o tinteggiatura esterna sono previsti ulteriori adempimenti. È il caso in cui l’intervento influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per questi interventi deve essere inviata all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” redatta da un tecnico abilitato. Il quale può essere un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito iscritto al proprio albo professionale. L’invio va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il portale Ecobonus2021. La mancata effettuazione della comunicazione non consente la fruizione del bonus.

COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi e va ripartito in 10 quote annuali costanti di pari importo, da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.
In alternativa si può optare per:

  • uno sconto in fattura, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d’imposta a favore della ditta che eseguirà i lavori, delle Poste e della banca. In questo caso bisogna effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

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