ROMA – Decreto Semplificazioni: stop ai collaudi GPL e ganci traino alla Motorizzazione. A stabilirlo ĆØ il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando lāaggiornamento della carta di circolazione, non ĆØ più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento. Il provvedimento specifica inoltre:
- Requisiti e adempimenti delle ditte esecutrici delle modifiche per lāaccreditamento presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
- ModalitĆ di aggiornamento della carta di circolazione.
- Vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attivitĆ rientranti nel campo di applicazione del decreto.
QUALI MODIFICHE?
Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti modifiche:
- 1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel.
- 2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1.
- 3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida.
- 4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
- 4.1. Pomello al volante;
- 4.2. Centralina comandi servizi
- 4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
- 4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
- 4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
- 4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
REQUISITI E ADEMPIMENTI DELLE DITTE ESECUTRICI DELLE MODIFICHE
- 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionaliĀ sono effettuate dalle officine esercenti lāattivitĆ di autoriparazione nellāambito delle specifiche competenze.
- 2. Le officine sono accreditate presso lāUfficio Motorizzazione civile territorialmente competente.
- 3. Ad ogni officina accreditata, lāUfficio Motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico.
- 4. Le modifiche sono eseguite dalle officine nel rispetto della normativa vigente in materia. Nonché in conformità alle direttive emanate dalla Direzione generale per la Motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati.
- 5. Lāofficina rilascia apposita dichiarazione, attestante che lāesecuzione dei lavori ĆØ avvenuta a regola dāarte. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, lāofficina rilascia, altresƬ, la certificazione di origine degli elementi installati. Annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dallāUfficio Motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, lāintestatario, il tipo di modifica e la data in cui ĆØ stata effettuata la modifica stessa.
MODALITĆ DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
- 1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, lāintestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione, corredata della documentazione, allāUfficio Motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede lāofficina che ha apportato le modifiche stesse.
- 2. LāUfficio Motorizzazione civile provvede allāemissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.
- 3. Se lāaggiornamento della carta di circolazione ĆØ effettuato per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, lāistanza, corredata della relativa documentazione, ĆØ custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque anni. Ed esibita in caso di controlli da parte degli uffici Motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.
VIGILANZA DA PARTE DEGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE
- 1. Gli Uffici Motorizzazione civile effettuano la vigilanza sulle officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
- 2. La vigilanza sulle officine ĆØ effettuata mediante controlli a campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali. Al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione. In caso di accertata violazione, lāUfficio Motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo.
- 3. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica ĆØ effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare la regolaritĆ , la completezza e la custodia della documentazione. In caso di accertata violazione, lāUfficio Motorizzazione civile provvede alla segnalazione agli organi territoriali competenti.
- 4. Il metodo di campionamento dei controlli ĆØ stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale per la Motorizzazione.
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