Stop ai collaudi GPL e ganci traino alla Motorizzazione

ROMA – Decreto Semplificazioni: stop ai collaudi GPL e ganci traino alla Motorizzazione. A stabilirlo ĆØ il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non ĆØ più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento. Il provvedimento specifica inoltre:

  • Requisiti e adempimenti delle ditte esecutrici delle modifiche per l’accreditamento presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
  • ModalitĆ  di aggiornamento della carta di circolazione.
  • Vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attivitĆ  rientranti nel campo di applicazione del decreto.

QUALI MODIFICHE?

Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti modifiche:

  • 1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel.
  • 2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1.
  • 3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida.
  • 4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
  • 4.1. Pomello al volante;
  • 4.2. Centralina comandi servizi
  • 4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
  • 4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
  • 4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
  • 4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

REQUISITI E ADEMPIMENTI DELLE DITTE ESECUTRICI DELLE MODIFICHE

  • 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionaliĀ sono effettuate dalle officine esercenti l’attivitĆ  di autoriparazione nell’ambito delle specifiche competenze.
  • 2. Le officine sono accreditate presso l’Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente.
  • 3. Ad ogni officina accreditata, l’Ufficio Motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico.
  • 4. Le modifiche sono eseguite dalle officine nel rispetto della normativa vigente in materia. NonchĆ© in conformitĆ  alle direttive emanate dalla Direzione generale per la Motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati.
  • 5. L’officina rilascia apposita dichiarazione, attestante che l’esecuzione dei lavori ĆØ avvenuta a regola d’arte. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, l’officina rilascia, altresƬ, la certificazione di origine degli elementi installati. Annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, l’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui ĆØ stata effettuata la modifica stessa.

MODALITƀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

  • 1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l’intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione, corredata della documentazione, all’Ufficio Motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede l’officina che ha apportato le modifiche stesse.
  • 2. L’Ufficio Motorizzazione civile provvede all’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.
  • 3. Se l’aggiornamento della carta di circolazione ĆØ effettuato per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, l’istanza, corredata della relativa documentazione, ĆØ custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque anni. Ed esibita in caso di controlli da parte degli uffici Motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.

VIGILANZA DA PARTE DEGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE

  • 1. Gli Uffici Motorizzazione civile effettuano la vigilanza sulle officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
  • 2. La vigilanza sulle officine ĆØ effettuata mediante controlli a campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali. Al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione. In caso di accertata violazione, l’Ufficio Motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo.
  • 3. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica ĆØ effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare la regolaritĆ , la completezza e la custodia della documentazione. In caso di accertata violazione, l’Ufficio Motorizzazione civile provvede alla segnalazione agli organi territoriali competenti.
  • 4. Il metodo di campionamento dei controlli ĆØ stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale per la Motorizzazione.

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