Regione Piemonte: cautela sulle sospensioni per il mancato vaccino anti Covid

vaccino

TORINO – A seguito di tre ordinanze cautelari emesse dal Tar della Lombardia e della decisione della Consulta degli Ordini degli esercenti delle professioni sanitarie, la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha trasmesso alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie regionali un riepilogo del quadro giuridico ed epidemiologico fornendo indicazioni che prevedono una maggiore cautela nell’adozione dei provvedimenti di sospensione del personale sanitario e non sanitario, soggetti all’obbligo del vaccino, che opera presso le Aziende sanitarie regionali.

OBBLIGO VACCINO, LA REGIONE PIEMONTE ADEGUA I PROVVEDIMENTI

Gli argomenti trattati riguardano la possibilità di spostare a 180 giorni la decorrenza della sospensione per il personale non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS COV 2; la possibilità di non sospendere il personale guarito dall’infezione da SARS COV 2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario; la possibilità di non confermare le sanzioni notificate dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti che rientrino nelle fattispecie precedenti.

L’ASSESSORATO IN PIEMONTE

La linea interpretativa dell’Assessorato scaturisce, oltre che dai dubbi introdotti dai giudici amministrativi, che hanno considerato non corretta la circolare richiamata nel parere fornito agli Ordini delle professioni sanitarie da parte dell’ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute secondo cui la sospensione per i soggetti non vaccinati, ma guariti, decorre a partire dai 90 giorni (un termine in realtà estendibile a 180 giorni secondo la successiva circolare del 21 luglio 2021), anche dall’esigenza di tutelare il Sistema sanitario regionale e delle Aziende sanitarie, sia per quanto riguarda le capacità di assistenza ai cittadini/pazienti, sia per quanto riguarda possibili conflitti legali.

L’OBBLIGO VACCINALE

Di fatto, il responso della piattaforma nazionale DGC (Digital  Green Certificate) introduce l’obbligo a posteriori di un’ulteriore somministrazione di vaccino in tutti i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale che, guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale, risultavano in regola sino alla data di ultimo aggiornamento della piattaforma DGC; tali soggetti sono da un lato in possesso di Certificazione valida in Italia senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, dall’altro vengono considerati non adempienti all’obbligo. A tale obbligo, che comporta una somministrazione che a tutti gli effetti si configura come quarto intervento immunizzante, non corrisponde a tutt’oggi una formale autorizzazione da parte di Ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità ed Aifa.

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