TORINO –Ā A seguito di tre ordinanze cautelari emesse dal Tar della Lombardia e della decisione della Consulta degli Ordini degli esercenti delle professioni sanitarie, la Direzione SanitĆ e Welfare della Regione Piemonte ha trasmesso alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie regionali un riepilogo del quadro giuridico ed epidemiologico fornendo indicazioni che prevedono una maggiore cautela nellāadozione dei provvedimenti di sospensione del personale sanitario e non sanitario, soggetti allāobbligo del vaccino, che opera presso le Aziende sanitarie regionali.
OBBLIGO VACCINO, LA REGIONE PIEMONTE ADEGUA I PROVVEDIMENTI
Gli argomenti trattati riguardano la possibilitĆ di spostare a 180 giorni la decorrenza della sospensione per il personale non vaccinato, ma guarito dallāinfezione da SARS COV 2; la possibilitĆ di non sospendere il personale guarito dallāinfezione da SARS COV 2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario; la possibilitĆ di non confermare le sanzioni notificate dallāAgenzia delle Entrate per i soggetti che rientrino nelle fattispecie precedenti.
L’ASSESSORATO IN PIEMONTE
La linea interpretativa dellāAssessorato scaturisce, oltre che dai dubbi introdotti dai giudici amministrativi, che hanno considerato non corretta la circolare richiamata nel parere fornito agli Ordini delle professioni sanitarie da parte dellāufficio di Gabinetto del Ministero della Salute secondo cui la sospensione per i soggetti non vaccinati, ma guariti, decorre a partire dai 90 giorni (un termine in realtĆ estendibile a 180 giorni secondo la successiva circolare del 21 luglio 2021), anche dallāesigenza di tutelare il Sistema sanitario regionale e delle Aziende sanitarie, sia per quanto riguarda le capacitĆ di assistenza ai cittadini/pazienti, sia per quanto riguarda possibili conflitti legali.
L’OBBLIGO VACCINALE
Di fatto, il responso della piattaforma nazionale DGC (DigitalĀ Green Certificate) introduce lāobbligo a posteriori di unāulteriore somministrazione di vaccino in tutti i soggetti sottoposti allāobbligo vaccinale che, guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale, risultavano in regola sino alla data di ultimo aggiornamento della piattaforma DGC; tali soggetti sono da un lato in possesso di Certificazione valida in Italia senza necessitĆ di ulteriori dosi di richiamo, dallāaltro vengono considerati non adempienti allāobbligo.Ā A tale obbligo, che comporta una somministrazione che a tutti gli effetti si configura come quarto intervento immunizzante, non corrisponde a tuttāoggi una formale autorizzazione da parte di Ministero della Salute, Istituto superiore di SanitĆ ed Aifa.
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