Nell’emergenza Coronavirus le disposizioni della Regione Piemonte per le imprese boschive

TORINO – Nell’emergenza Coronavirus la Regione Piemonte proroga la stagione del taglio e le autorizzazioni forestali, con nuove disposizioni per le imprese boschive. Con il decreto del 10 aprile 2020 sono state rinnovate le misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale. Diversamente da quanto previsto nel precedente decreto tra le attività produttive che possono essere realizzate troviamo anche quelle selvicolturali (codici Ateco 02). Anche il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13.04.2020 e i relativi chiarimenti chiariscono che le attività delle imprese boschive possono dunque riprendere. Sono inoltre consentite la attività di cui ai codici Ateco 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero – esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio). E 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

LA DETERMINA REGIONALE:

  • ha posticipato le date di chiusura dei tagli di cui all’art. 18, comma 1 del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)  –  Termine epoche intervento
Fino a 600                               30 aprile
Tra 600 e 1.000                       15 maggio
Oltre i 1.000                            15 giugno

  • ha concesso una proroga generalizzata di 1 anno su tutto il territorio regionale per tutte le autorizzazioni con progetto d’intervento di cui all’art. 6 del Regolamento forestale in scadenza nel periodo marzo 2020 – dicembre 2020;
  • ha specificato che, nel rispetto dei periodi di cui al punto 1 e in relazione agli interventi che interessano le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti ricadenti nei Siti della rete Natura 2000. È sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell’art. 13, comma 3, lett fbis delle “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.). All’interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.

IL LAVORO DEL BOSCO

La regione Piemonte ricorda che il lavoro in bosco delle imprese boschive è riconosciuto come uno dei più gravosi e pericolosi. Essendo continuamente esposto a diversi rischi e a un’elevata probabilità di infortuni. La motosega rappresenta lo strumento più pericoloso e l’abbattimento la fase di maggior rischio. Anche se il maggior numero di infortuni si verifica durante l’allestimento del legname. Purtroppo non si tratta di un problema recente. E, se da un lato gli strumenti meccanizzati che hanno reso più veloce, e per certi versi meno faticoso, il lavoro, possono aver contribuito ad aumentarne la pericolosità, è evidente che sono prima di tutto il contesto lavorativo e la formazione degli operatori a fare la differenza. La gestione della sicurezza risulta quindi un’operazione complessa che necessità di essere gestita a vari livelli. Dall’identificazione e valutazione dei rischi, alla pianificazione e organizzazione delle attività, all’adozione di tecniche di lavoro adeguate, dei dispositivi di sicurezza necessari e di un piano per la gestione delle emergenze.

Le informazioni, gli strumenti di supporto per le imprese, ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione dedicata alla sicurezza disponibile sul sito regionale.

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