Modello 730: da oggi i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata

Modello 730 chi lo può presentare e chi no. A partire da oggi 10 maggio 2021 i contribuenti possono accedere al Modello 730 precompilato. L’accettazione, la modifica e l’invio del modello potranno invece avvenire dal 14 maggio 2021. Ma chi può utilizzare il modello 730 e chi invece deve per forza compilare il modello Redditi? Ecco una breve guida.

CHI PUÒ PRESENTARE IL MODELLO 730/2021 PRECOMPILATO O ORDINARIO

Possono presentare il modello 730 i seguenti soggetti:

  • pensionati e lavoratori dipendenti;
  • percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente come integrazioni salariali ed indennità di mobilità;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali ed altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o in alternativa possono rivolgersi ai seguenti soggetti. Al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo. Ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva.

QUALI REDDITI SI POSSONO DICHIARARE NEL MODELLO 730

Nel modello 730/2021 vanno indicate le somme percepite nel 2020 rientranti in una delle seguenti categorie:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi da capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, come le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
  • indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
  • redditi diversi;
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.

CHI PUÒ NON PRESENTARE IL 730

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti che nel 2020, hanno percepito esclusivamente:

  • redditi da abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati. Qualora, il fabbricato non locato sia situato nello stesso comune dell’abitazione principale non trova applicazione l’esonero;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione erogati da un solo sostituto d’imposta;
  • redditi derivanti da rapporti di lavoro parasubordinato, come contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro a progetto;
  • esclusivamente redditi esenti, come borse di studio, rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o morte, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, indennità di accompagnamento, invalidi civili, pensioni civili;
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot e sugli altri titoli di Stato;
  • soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come le indennità erogate ai lavoratori socialmente utili o gli interessi che derivano dai conti correnti bancari o postali;
  • soltanto redditi da lavoro dipendente anche corrisposti da più soggetti, ma conguagliati dall’ultimo datore di lavoro;
  • solo redditi di pensione;
  • redditi dei fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva diversi da quelli soggetti a cedolare secca.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO REDDITI 2021

Non si può utilizzare il modello 730 e bisogna invece presentare il modello Redditi 2021 se in riferimento all’anno d’imposta 2020 si siano percepite le seguenti categorie di redditi o si rientra nelle seguenti condizioni:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nel 2019 e/o nel 2020 non si è stati residenti in Italia;
  • soggetti obbligati a presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e modello 770 (sostituti d’imposta);
  • soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • coloro i quali devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

QUANDO PRESENTARE IL MODELLO REDDITI E COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

In tutti questi casi il modello Redditi 2021 dovrà essere presentato in modalità telematica ed entro la scadenza del 30 novembre. A differenza del modello 730, la liquidazione delle imposte non avviene attraverso un sostituto d’imposta, ma deve provvedere direttamente il contribuente. I pagamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

  • 30 giugno 2021: saldo per anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021;
  • 30 luglio 2021: saldo per anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021 con una maggiorazione dello 0,40% (4 Euro in più su 1000 euro di imposta dovuta), a titolo di interesse;
  • 30 novembre 2021: seconda rata di acconto 2021.

I versamenti sono rateizzabili, con l’aggiunta di un importo a titolo di interesse. Le somme vanno pagate con il modello F24.

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