Il Commercialista informa: contributi pubblici, occorre aggiornare il proprio sito web con l’elenco da gennaio a dicembre 2020

 

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GIAVENO – SANT’ANTONINO DI SUSA – Il Commercialista informa. La Legge nr. 124 del 2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici usufruiti nel corso dell’esercizio 2020 relativi alla propria attività dell’anno precedente. Entro il 30 giugno 2021 occorre aggiornare il proprio sito web con l’elenco dei contributi pubblici avuti da gennaio a dicembre 2020.

CHI LI DEVE PUBBLICARE?

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese nello specifico:
1) società di capitali (SpA, srl, Sapa).
2) società di persone (snc, sas).
3) Ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di
appartenenza.
4) società cooperative, comprese le cooperative sociali

In caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. I liberi professionisti non hanno l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti. I gruppi di imprese sono tenuti a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati sia al gruppo complessivo sia alle singole imprese del gruppo.  I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi Gli aiuti e i contributi pubblici sono erogati dalle seguenti figure.

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico

LA PUBBLICAZIONE

Il Commercialista informa. L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro. Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo. Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione. Quali sono gli aiuti pubblici considerati? L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  •  sussidi
  • sovvenzioni
  • contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse)
  • vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

Il Commercialista informa. Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse. Sono esclusi anche i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese. Devono essere pubblicati sono gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell’anno precedente. In caso, per esempio, di sostegno concesso, ma non erogato, l’importo non deve essere conteggiato e pubblicato.

IL CONTRIBUTO

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni.

  •  denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  •  denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico
    sottostante)
  • data di incasso
  •  causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)

LE SANZIONI

Dal 1° gennaio 2020, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.  In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

LO STUDIO

Il Commercialista informa. Lo studio ha come obiettivo l’offerta di servizi di alta qualità e lo persegue con una progettualità fondata sull’attenzione alle reali necessità dei clienti. Con un interscambio professionale continuo con altri professionisti e costante aggiornamento dell’organizzazione dei clienti stessi. Attraverso la diffusione di moduli, circolari ed approfondimenti. Queste finalità sono raggiungibili grazie ad un network interprofessionale che, pur nelle specifiche competenze di ogni suo componente. Opera con modalità integrate e continui interscambi per ogni singola attività. Visionando il sito dello studio Golia www.studiogolia.it, potrete visionare le nostre aree di intervento.

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