ROMA – Green Pass: le regole per la scuola e l’Università. Dal 1° settembre l’obbligo di Green Pass viene esteso anche alla scuola, all’Università, oltre che ai trasporti. Le disposizioni sono state stabilite dal decreto legge approvato dal governo nel corso del Consiglio dei Ministri del 5 agosto scorso. In merito all’obbligo del Green Pass per personale scolastico e universitario è prevista l’assenza ingiustificata per chi non ne è in possesso o non lo esibisce. E la sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza. Il personale assente dovrà essere sostituito da supplenti.
LE REGOLE PER GLI STUDENTI
Non è previsto invece l’obbligo di Green pass per gli alunni delle scuole inferiori e superiori. Le lezioni saranno svolte in presenza con mascherina obbligatoria, ad eccezione dei bambini minori di 6 anni. È raccomandato il distanziamento di almeno un metro, dove possibile, ed è vietato accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5°. Per partecipare invece alle lezioni in presenza gli studenti universitari dovranno possedere ed esibire il Green Pass. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà.
LE ESENZIONI
L’obbligo della certificazione verde non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
IL GREEN PASS
Certificazioni verdi Covid-19 o Green Pass si ottiene:
- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).
DAL 6 AGOSTO
Dal 6 agosto il Green Pass è richiesto per:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso.
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
- Sagre e fiere, convegni e congressi.
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- Concorsi pubblici.
- Feste per cerimonie civili e religiose.
- Accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture.
- Spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’.
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