Green Pass: le regole per viaggiare dal 1° settembre

treno passeggeri

ROMA – Green Pass: le regole per viaggiare dal 1° settembre. Le disposizioni sono state stabilite dal decreto legge approvato dal governo nel corso del Consiglio dei Ministri del 5 agosto scorso. Dal 1° settembre scattano dunque nuove misure per salire a bordo di aerei, treni, navi e bus a lunga e (media) percorrenza. Il nuovo obbligo di Green Pass dal 1° settembre riguarda i viaggi all’interno del territorio nazionale di lunga percorrenza per i seguenti mezzi:

  • Treni: Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità con Green Pass; treni locali e regionali senza certificazione.
  • Aerei: tutti i collegamenti richiedono la Certificazione Verde.
  • Navi e traghetti: trasporto interregionale con Green Pass, traghetti regionali senza. Fanno eccezione i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina che restano liberi.
  • Pullman: se il percorso collega più di due regioni serve la Certificazione, per un solo confine non serve.
  • Autobus a noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Per i viaggi internazionali è sempre necessario il Green Pass, o le ulteriori restrizioni previste dalle regole del paese di destinazione. Nella Unione Europea il Green Pass evita gli eventuali obblighi di tampone e quarantena. Le compagnie aeree e aziende di trasporto sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga secondo le prescrizioni del decreto. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

IL GREEN PASS

Certificazioni verdi Covid-19 o Green Pass si ottiene:

  • certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

DAL 6 AGOSTO

Dal 6 agosto il Green Pass è richiesto per:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso.
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi.
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
  • Sagre e fiere, convegni e congressi.
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Concorsi pubblici.
  • Feste per cerimonie civili e religiose.
  • Accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture.
  • Spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’.

LE SANZIONI

Il decreto prevede che le multe vadano da 400 a 1.000 euro per chi accede senza il certificato verde, o con uno non valido o scaduto, a luoghi o eventi per cui è previsto l’obbligo di presentare il documento. La stessa sanzione è prevista per l’esercente o il gestore, ritenuti responsabili degli ingressi. I gestori sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

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