Green Pass e presenza in scuole, agenzie formative, servizi al lavoro in Piemonte

TORINO – Green Pass e presenza in scuole, agenzie formative, servizi al lavoro in Piemonte. ƈ fattoĀ obbligoĀ fino alĀ 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire a richiesta la ā€œCertificazione verde Covid-19ā€ (c.d. Green-pass) da parte diĀ chiunque accede, a qualsiasi titolo,Ā alle struttureĀ del sistema nazionale di istruzione, compresi i Servizi educativi per l’infanzia, le Scuole paritarie e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), delle UniversitĆ , dell’Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e delle altre Istituzioni di alta formazione collegate alle UniversitĆ .

ESCLUSI

SonoĀ esclusiĀ dall’obbligo:

  • le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
  • i bambini, gli alunni e gli studenti dei servizi educativi per l’infanzia e del sistema nazionale d’istruzione, nonchĆ© i frequentanti dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), questi ultimi anche quando svolgono attivitĆ  di laboratorio didattico presso l’agenzia formativa.

L’OBBLIGO

ƈ altresƬ fatto obbligoĀ fino alĀ 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire a richiesta la ā€œCertificazione verde Covid-19ā€ (Green-pass) da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche sulla base di contratti esterni,Ā nei luoghi di lavoro,Ā sia delĀ settore pubblico, che delĀ settore privato, per svolgere un’attivitĆ  lavorativa o di formazione o di volontariato. Compresi il personale e i frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della formazione professionale (ivi inclusi i corsi non rientranti nelle filiere elencate nel primo capoverso e fatte salve le esclusioni di cui al secondo capoverso) e i componenti delle commissioni per lo svolgimento di qualsiasi esame. L’obbligo riguarda anche i tirocinanti/stagisti extracurriculari, i cantieristi di lavoro, i tirocinanti/stagisti curriculari (ivi compresi quelli riferiti ai percorsi di Iefp).

ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021-20222

Per l’anno scolastico/formativo 2021-2022 si ricorda che:

  • l’obbligoĀ di svolgere le attivitĆ Ā in presenzaĀ riguarda i servizi educativi per l’infanzia (di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017), l’attivitĆ  scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (compresi i corsi dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP), mentre debbono essere svolteĀ prioritariamente in presenza le attivitĆ  formative e di tirocinio degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
  • tutte le altre attivitĆ  possonoĀ essere svolteĀ in presenzaĀ eĀ rimane valido quanto previsto dalleĀ Determinazioni dirigenziali n. 490/2020 e n. 820/2020: fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 definito a livello nazionale gli operatori potranno scegliere di realizzare le attivitĆ Ā in presenza, a distanza o in modalitĆ  mista/integrata.

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