TORINO – Green Pass e presenza in scuole, agenzie formative, servizi al lavoro in Piemonte. Ć fattoĀ obbligoĀ fino alĀ 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire a richiesta la āCertificazione verde Covid-19ā (c.d. Green-pass) da parte diĀ chiunque accede, a qualsiasi titolo,Ā alle struttureĀ del sistema nazionale di istruzione, compresi i Servizi educativi per l’infanzia, le Scuole paritarie e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), delle UniversitĆ , dell’Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e delle altre Istituzioni di alta formazione collegate alle UniversitĆ .
ESCLUSI
SonoĀ esclusiĀ dall’obbligo:
- le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
- i bambini, gli alunni e gli studenti dei servizi educativi per lāinfanzia e del sistema nazionale dāistruzione, nonchĆ© i frequentanti dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), questi ultimi anche quando svolgono attivitĆ di laboratorio didattico presso lāagenzia formativa.
L’OBBLIGO
Ć altresƬ fatto obbligoĀ fino alĀ 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire a richiesta la āCertificazione verde Covid-19ā (Green-pass) da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche sulla base di contratti esterni,Ā nei luoghi di lavoro,Ā sia delĀ settore pubblico, che delĀ settore privato, per svolgere unāattivitĆ lavorativa o di formazione o di volontariato. Compresi il personale e i frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della formazione professionale (ivi inclusi i corsi non rientranti nelle filiere elencate nel primo capoverso e fatte salve le esclusioni di cui al secondo capoverso) e i componenti delle commissioni per lo svolgimento di qualsiasi esame. Lāobbligo riguarda anche i tirocinanti/stagisti extracurriculari, i cantieristi di lavoro, i tirocinanti/stagisti curriculari (ivi compresi quelli riferiti ai percorsi di Iefp).
ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021-20222
Per lāanno scolastico/formativo 2021-2022 si ricorda che:
- lāobbligoĀ di svolgere le attivitĆ Ā in presenzaĀ riguarda i servizi educativi per l’infanzia (di cui allāart. 2 del D.Lgs. n. 65/2017), l’attivitĆ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (compresi i corsi dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP), mentre debbono essere svolteĀ prioritariamente in presenza le attivitĆ formative e di tirocinio degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- tutte le altre attivitĆ possonoĀ essere svolteĀ in presenzaĀ eĀ rimane valido quanto previsto dalleĀ Determinazioni dirigenziali n. 490/2020 e n. 820/2020: fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 definito a livello nazionale gli operatori potranno scegliere di realizzare le attivitĆ Ā in presenza, a distanza o in modalitĆ mista/integrata.
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