Esonero contributi agricoli 2020: al via le domande

agricoltura(ph Basilicata24.it)

Esonero contributi agricoli 2020: al via le domande. Entro il 12 maggio 2021 ĆØ possibile presentare la domanda per ottenere lā€™esonero dal versamento dei contributi agricoli relativi al primo semestre 2020. Questā€™agevolazione era stata introdotta dal Decreto Rilancio e si riferisce al periodo contributivoĀ tra il primo gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020. Con la circolare numero 57 del 12 aprile 2021 lā€™INPS ha fornitoĀ le istruzioni operativeĀ per accedere allā€™esonero.

LA MISURA

La misura consiste in un esonero straordinario dal versamento della quota di contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per iĀ lavoratori dipendenti agricoliĀ nel primo semestre 2020.Ā Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti allā€™INAIL e le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore. Il beneficio riguarda tutti i dipendenti: operai, impiegati, quadri e dirigenti. Nessuna conseguenza per i lavoratori, infatti non ĆØ prevista alcuna riduzione dell’aliquota di computoĀ ai fini pensionistici.

I BENEFICIARI DELLA MISURA

Beneficiano di questa misura i titolari di imprese che svolgono una delle seguenti attivitĆ :

  • agriturismo
  • apicoltura
  • produzione di birra
  • cerealicoltura
  • florovivaismo
  • viticultura
  • allevamento
  • pesca
  • acquacoltura

Se lā€™impresa svolge piĆ¹ attivitĆ ,Ā l’esonero ĆØ riconosciuto per la contribuzione afferente all’intera posizione contributiva dell’azienda e non solo con riferimento all’attivitĆ  che rientra nel beneficio.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

I datori di lavoro devono presentare la domanda entro il 12 maggio 2021 utilizzando il modulo ā€œEsonero Art. 222 DL 34/2020ā€ disponibile nel ā€œPortale delle Agevolazioniā€ sul sito istituzionaleĀ www.inps.it.
Coloro che hanno versato tutti i contributi per il periodo indicato potranno compensare lā€™importo dellā€™agevolazione non fruita con i contributi da versare successivamente. Viceversa, chi ha sospeso i versamenti in attesa delle istruzioni INPS, dovrĆ  provvedere a regolare la propria posizioneĀ entro 30 giorni dallā€™accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. In caso di rigetto dellā€™istanza si dovrĆ  provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

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