Esonero contributi agricoli 2020: al via le domande. Entro il 12 maggio 2021 ĆØ possibile presentare la domanda per ottenere lāesonero dal versamento dei contributi agricoli relativi al primo semestre 2020. Questāagevolazione era stata introdotta dal Decreto Rilancio e si riferisce al periodo contributivoĀ tra il primo gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020. Con la circolare numero 57 del 12 aprile 2021 lāINPS ha fornitoĀ le istruzioni operativeĀ per accedere allāesonero.
LA MISURA
La misura consiste in un esonero straordinario dal versamento della quota di contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro per iĀ lavoratori dipendenti agricoliĀ nel primo semestre 2020.Ā Sono esclusi i premi ed i contributi dovuti allāINAIL e le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore. Il beneficio riguarda tutti i dipendenti: operai, impiegati, quadri e dirigenti. Nessuna conseguenza per i lavoratori, infatti non ĆØ prevista alcuna riduzione dell’aliquota di computoĀ ai fini pensionistici.
I BENEFICIARI DELLA MISURA
Beneficiano di questa misura i titolari di imprese che svolgono una delle seguenti attivitĆ :
- agriturismo
- apicoltura
- produzione di birra
- cerealicoltura
- florovivaismo
- viticultura
- allevamento
- pesca
- acquacoltura
Se lāimpresa svolge piĆ¹ attivitĆ ,Ā l’esonero ĆØ riconosciuto per la contribuzione afferente all’intera posizione contributiva dell’azienda e non solo con riferimento all’attivitĆ che rientra nel beneficio.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
I datori di lavoro devono presentare la domanda entro il 12 maggio 2021 utilizzando il modulo āEsonero Art. 222 DL 34/2020ā disponibile nel āPortale delle Agevolazioniā sul sito istituzionaleĀ www.inps.it.
Coloro che hanno versato tutti i contributi per il periodo indicato potranno compensare lāimporto dellāagevolazione non fruita con i contributi da versare successivamente. Viceversa, chi ha sospeso i versamenti in attesa delle istruzioni INPS, dovrĆ provvedere a regolare la propria posizioneĀ entro 30 giorni dallāaccoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. In caso di rigetto dellāistanza si dovrĆ provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
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