La dichiarazione dei redditi modello 730 è rivolta ai lavoratori dipendenti e pensionati. Dal 1° gennaio 2024, è entrata in vigore la riforma dell’IRPEF che, sostanzialmente, ha ridotto da 4 a 3 gli scaglioni e le aliquote di tassazione. Per mantenere invariata la soglia della no tax area, è stato innalzato da 1.880 a 1.955 euro l’importo della detrazione per lavoro dipendente per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi le pensioni e gli assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Come è strutturato il modello 730
Quadro A – Redditi dei terreni
I redditi dominicali e agrari concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- fino a 10.000 euro: 0%;
- da 10.000 a 15.000 euro: 50%;
oltre 15.000 euro: 100%.
Quadro B – Redditi dei fabbricati
Novità relativamente alle locazioni brevi. Per il regime della “cedolare secca” sugli affitti brevi si applica con l’aliquota del 26%, ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un’unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva devono indicare nella Sezione III del Quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro. Relativamente alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
Per l’anno 2024:
- ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a euro 28.000, che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari a euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (cd. “bonus tredicesima”);
- l’importo riconosciuto come trattamento integrativo in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda eterminata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
- è stato ridefinito il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Quadro E – Oneri e spese
Le novità riguardano, la stretta sulle detrazioni. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.
Spese dedicate agli interventi edilizi:
- superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo, da chi presta l’assistenza fiscale;
- sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024, relative a interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
Quadro G – Crediti d’imposta
Novità: La Sezione VI, relativa al credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36, deve essere compilata dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto, nel corso del 2024, della prima casa assoggettata a IVA. Quadro M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva.
Rivalutazione dei terreni
Novità: Il Quadro M va utilizzato per indicare
- alcuni redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, 15, comma 1,
- lett. f, e 17 del TUIR);
- alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione
dell’art. 18 del TUIR; - i redditi di capitale (art. 4 del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239), sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
- i valori dei terreni che hanno usufruito della rivalutazione con imposta sostitutiva del 16%;
- i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario;
- i compensi da lezioni private e ripetizioni, sui quali è applicata l’imposta sostitutiva;
- i redditi per i quali è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del TUIR.
Quadro T – Plusvalenze di natura finanziaria
Novità: il Quadro T, che deve essere compilato per indicare:
- i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c- bis) a c-quinquies), del TUIR;
- le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR;
- i dati relativi alla rideterminazione del valore di partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato applicando l’imposta sostitutiva del 16%.
Altre novità
- Lavoro sportivo: il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: è stato ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- l’IVIE e l’IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo.
Quadro W
Dal 2024, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e imposta cripto-attività), compilando il Quadro W.
Lo studio Golia rimane a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti.
Dott. Andrea Golia – Commercialista – Revisore Legale.
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