SALBERTRAND – Commissioni Locali Valanghe in Valsusa e Valsangone: cosa sono e a cosa servono. A spiegarlo ĆØ l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Le Commissioni Locali Valanghe sono organi composti da esperti e tecnici del Soccorso Alpino. Supportano i sindaci nell’attuazione di misure preventive di protezione civile in situazioni di rischio valanghe. In attuazione dellāart. 19 della L.R. 14/2019 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), le Unioni Montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, sono tenute a costituire Commissioni Locali Valanghe (CLV). Impegnate nellāesercizio di attivitĆ di sorveglianza dei fenomeni nivologici, nella gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato.
IN VALSUSA E VALSANGONE
In Valsusa e Valsangone, la Commissione Locale Valanghe, gestita dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, rappresenta l’organo tecnico consultivo dei sindaci di Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Valle Susa e Unione Montana Val Sangone.
L’ATTIVITĆ
La Commissione Locale Valanghe, per il territorio di competenza, svolge attivitĆ di sorveglianza e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici. E, sulla base di rilevamenti diretti, rilevamenti da Stazioni automatiche ARPA Regione Piemonte e CFAVS, sopralluoghi tecnici e puntuali per la verifica delle condizioni di rischio valanghivo, dati forniti dai Bollettini Meteo e Allerta dell’Arpa e del Bollettino Valanghe Arpa/Aineva. Inoltre accerta eventuali condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico. Poi fornisce pareri tecnici e indicazioni per i successivi provvedimenti e iniziative, di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate, da assumere in relazione allo stato di pericolositĆ .
IL FUNZIONAMENTO
La costituzione e il funzionamento delle Commissioni Valanghe sono giĆ previsti dalĀ Ā Regolamento Regionale n. 4/R del 7 Giugno 2002. In attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). “Le ComunitĆ montane sul cui territorio si renda necessario l’esercizio delle attivitĆ di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumitĆ , del pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico, costituiscono, ai sensi dell’ articolo 33 della l.r. 16/1999, Commissioni locali valanghe (CLV).” Successivamente lāarticolo 3, comma 3, della L.R. 14 Marzo 2014, n. 3. āLegge sulla montagnaā ha attribuito alle Unioni Montane le funzioni relative alla ādifesa dalle valangheā.
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