MILANO – Un dettagliato articolo del CAI, Club Alpino Italiano, sulle nuove regole per gli sport invernali in vigore dal primo gennaio 2022. Le novitĆ riguardano anche coloro che praticano attivitĆ fuori pista, con o senza sci. Viene introdotto l’obbligo di dotarsi di Artva, pala e sonda da neve in presenza di rischio di valanghe. “Una formulazione che potrebbe generare contenziosi interpretativi”, commenta Boscariol. Dal primo gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Il termine del primo gennaio 2022 ĆØ stato fissato dallāart. 43-bis del decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge n. 41 del marzo 2021 e poi modificato dal decreto-legge n. 73 del maggio 2021. “Sebbene il testo del decreto legislativo n. 40 abbia sostanzialmente confermato quanto giĆ previsto dalla legge n. 363 del 2003, sono presenti alcune novitĆ significative, alle quali i praticanti degli sport sulla neve dovranno adeguarsi”. Afferma Gian Paolo Boscariol, componente del Comitato direttivo centrale del Cai.
DISCESA SULLE PISTE DA SCI
- Per quanto riguarda in generale la discesa sulle piste da sci, lāobbligo del casco (art. 17) viene esteso fino ai 18 anni (ora 14 anni), e viene introdotto lāobbligo di avere una assicurazione per responsabilitĆ civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30). Questo in quanto ālo sciatore ĆØ responsabile della condotta tenuta sulle piste da sciā (art. 18, co. 1) e ādeve tenere una velocitĆ e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacitĆ , alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonchĆ© alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e allāintensitĆ del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dellāattrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesimaā (art. 18, co. 4).
- Tali principi, precisa Boscariol, sono rafforzati allāart. 27:Ā āOgni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puĆ² praticare le piste aventi un grado di difficoltĆ rapportato alle proprie capacitĆ fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltĆ e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso diĀ elevate capacitĆ fisiche e tecnicheā.
- Negli incroci non bisogna piĆ¹ dare la precedenza a chi viene da destra, ma āgli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocitĆ per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pistaā (art. 21).
- Secondo lāart. 24 Ć© vietato percorrere le pista da sci anche con le racchette da neve (oltre che a piedi) cosƬ come ne ĆØ vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi).
- Una ulteriore novitĆ significativa ĆØ rappresentata dallāart. 31: āĆ vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologicheā, con la possibilitĆ di essere sottoposti allāetilometro.
- In caso di infrazioni, ĆØ aumentato il valore minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 20 a 50-100 euro) mentre ne ĆØ stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro).
- In caso di sciata āincapaceā su pista nera (art. 27) e sciata sotto lāeffetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1.000 euro.
LE ATTIVITĆ FUORI PISTA
Boscariol evidenzia infine la disposizione specifica sulle attivitĆ fuori pista prevista allāart. 26: scialpinisti, sciatori fuori pista ed escursionisti (anche con le ciaspole) devono dotarsi di Artva, pala e sonda da neve nel praticare tali attivitĆ āin particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valangheā. “Si tratta di una formulazione non chiara, peraltro una regressione rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, allāart. 17, faceva riferimento a quei territori āladdove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valangheā. Se fino ad ora il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere lāapplicazione dellāobbligo anche al livello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque. In caso di infrazione, ĆØ prevista una sanzione da 100 a 150 euro. Sicuramente ci sarĆ un bel contenzioso āinterpretativoā con le autoritĆ di polizia, considerando anche lāestensione della norma agli escursionisti semplici e ai ciaspolatori”.
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