Bonus lavoratori stagionali, dal turismo allo sport: a chi spetta secondo il Decreto Sostegni

Lavoratori montagna

ROMA – Bonus lavoratori stagionali, dal turismo allo sport: a chi spetta secondo il Decreto Sostegni. Con il nuovo decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 19 marzo è stata riconosciuta un’indennità forfettaria ai lavoratori atipici. Si tratta di quei soggetti che sono stati titolari di contratti di lavoro con caratteristiche diverse rispetto a quelli tradizionali. La loro peculiarità è la maggior flessibilità. Tipici esempi sono il lavoro di somministrazione, il rapporto di collaborazione, l’associazione di partecipazione ed il lavoro a chiamata. Il bonus avrà un importo di 2400 Euro. Regole diverse valgono invece per il settore dello sport. Ecco a chi spetterà il bonus di 2400 Euro.

SETTORE DEL TURISMO

Avranno diritto a questo bonus i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto. Devono però aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giorni nel medesimo periodo. Non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi. Alle stesse condizioni il bonus spetta anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo. Possono beneficiare di questo aiuto anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari almeno a 30 giorni;
  • nel 2018 siano stati titolari di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale di durata pari almeno a 30 giorni;
  • alla data di entrata in vigore del Decreto non siano titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente.

SETTORI DIVERSI DA QUELLO DEL TURISMO

Beneficiano dell’indennità anche molte altre categorie di lavoratori, che hanno prestato la loro opera in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali. Ecco quali:

  • lavoratori stagionali ed in somministrazione in settori diversi dal turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto. Devono però aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giorni nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giorni nel periodo tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Nel periodo tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali e non devono avere un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante da queste attività attività superiore a 5000 Euro. Devono essere titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto. Devono avere un reddito non superiore a 75.000 Euro, non essere titolari di pensione e di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto. Devono avere un reddito non superiore a 35.000 Euro.

SETTORE DELLO SPORT

Il bonus, di entità variabile in base ai redditi percepiti nel 2019, spetta a coloro i quali sono stati impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale, il Comitato Italiano Paraolimpico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi soggetti a causa dell’emergenza sanitaria devono aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ecco come viene determinato il bonus per il settore dello sport:

  • 3600 Euro in caso di redditi percepiti nel 2019 superiori a 10.000 Euro annui;
  • 2400 Euro in caso di redditi percepiti nel 2019 compresi tra 4000 e 10000 Euro annui;
  • 1200 Euro in caso di redditi percepiti nel 2019 inferiori a 4000 Euro annui.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL CONTRIBUTO DA 2400 EURO

La domanda per ottenere il contributo di 2400 Euro deve essere presentata all’INPS entro e non oltre il 30 aprile 2021. Per farlo occorre disporre delle credenziali del portale INPS o dell’identità identità digitale SPID per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Una volta effettuato l’accesso occorrerà recarsi nella sezione dedicata alla presentazione delle domande di indennità e seguire la procedura guidata di immissione dei propri dati. Al termine sarà possibile stampare una ricevuta che certifica il buon esito dell’invio e si riceverà una mail di conferma con il numero di protocollo della propria domanda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO ALLO SPORT

Il bonus collaboratori sportivi verrà erogato in automatico a coloro che lo hanno ottenuto nel 2020. Le nuove domande potranno essere presentate sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute Spa tra il primo ed il 15 aprile 2021.

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Testo di Andrea Carnino. Iscriviti alla nostra pagina Facebook L’Agenda News: clicca “Mi Piace” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia! Segui e metti mi piace al canale YouTube L’Agenda.