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lunedì, 17 Novembre 2025

Ascensore guasto: cosa fare secondo la normativa?

ASCENSORE GUASTO: COSA FARE SECONDO LA NORMATIVA?

In un condominio, l’ascensore è una componente a dir poco fondamentale. Immaginiamo chi si ritrova nelle condizioni di dover trasportare carichi pesanti fino al quarto, quinto, sesto piano se l’ascensore è rotto: si corre persino il rischio di farsi male. Il sistema di elevazione concede a tutti i condomini libertà di movimento, ma, in caso di guasto, è essenziale richiedere un servizio di riparazione di ascensori: Sicem Lift offre un servizio completo e professionale a Bergamo e provincia.

Obbligo di riparazione dell’ascensore guasto

L’ascensore? Viene usato regolarmente e, di conseguenza, è soggetto a usura, come è normale che sia. Ecco perché viene sottoposto a controlli di manutenzione per verificare che sia perfettamente funzionante. Al netto di questo, però, i guasti possono capitare. E, purtroppo, persino all’improvviso. Quando si abita in un condominio, però, sussistono delle normative che spiegano come funziona la riparazione nello specifico. Per esempio, è previsto un obbligo di riparazione dell’ascensore guasto? Prima di tutto: è severamente vietato ricorrere a una soluzione fai da te. Ed è l’amministratore condominiale a dover contattare una ditta specializzata nella riparazione degli ascensori, il prima possibile. In termini di obblighi, in ogni caso, vale la pena sottolineare che il funzionamento degli ascensori dipende strettamente dalla manutenzione preventiva.

Chi è responsabile dell’ascensore condominiale?

Viviamo sempre di più in edifici con diversi piani: arrivare in alto, senza un sistema di elevazione opportuno, sarebbe un deterrente per qualsiasi affittuario o compratore. Ecco perché gli edifici moderni dispongono di un ascensore, la cui responsabilità ricade sul proprietario o sull’amministratore del condominio. Sono loro a essere i diretti responsabili nel caso in cui si verifichino degli incidenti o comunque rispondono direttamente alle conseguenze, come spiega l’Articolo 2051 del Codice Civile. Oltre alla natura civile, sottolineiamo che la responsabilità può essere altresì di tipo penale: generalmente, gli ascensori devono essere controllati ogni 6 mesi, con interventi mirati alla manutenzione e al controllo delle prestazioni. La verifica preventiva è obbligatoria.

Cosa fare se l’ascensore non funziona?

Si è appena verificato un guasto? La prima cosa da fare è – seppur “banale” – mantenere la calma. Perché bisogna controllare l’eventuale presenza di persone nella cabina e chiedere aiuto subito. La priorità assoluta è, quindi, l’incolumità di persone rimaste intrappolate nell’ascensore rotto. Nei casi più gravi, è opportuno richiedere un intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Invece, se non è presente nessuno nell’ascensore, l’amministratore del condominio può chiamare una ditta per il pronto intervento. È l’amministratore, infatti, a prendere in “carico” il problema, ed è sempre lui a dover attendere i tecnici specializzati per seguire e verificare che tutto ritorni alla “normalità”. Può capitare talvolta che l’amministratore non sia presente – poniamo il caso degli edifici con poche unità abitative – a questo punto è possibile controllare la targhetta dentro la cabina dell’ascensore (se fattibile) e chiamare un tecnico.

Ascensore guasto: a chi spetta pagare?

Chi paga la riparazione dell’ascensore? La ripartizione delle spese a sostegno dell’intervento è a carico di tutti i condomini che naturalmente usano il sistema di elevazione, in base a quanto stabilito dall’articolo 1124 e 1576 del Codice Civile. Esattamente come avviene per la manutenzione, la spesa per la riparazione dell’ascensore si suddivide in 50% in rapporti ai millesimi dell’abitazione e 50% in rapporto al piano in cui è locata la propria unità abitativa. Cosa succede, invece, se l’appartamento è in affitto? La spesa spetta al proprietario dell’immobile solamente se il nucleo familiare che lo occupa è il suo, altrimenti i costi sono ripartiti in modo equo tra proprietario e inquilino. Per esempio, il proprietario si occupa della manutenzione e della riparazione straordinaria, mentre l’inquilino paga le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria.

Verifiche obbligatorie degli ascensori: normativa di riferimento

Gli impianti di elevazione sono generalmente sicuri, ma un evento spiacevole può capitare in qualsiasi momento. Proprio per prevenire guasti, incidenti o ancora interruzioni di servizio, bisogna adempiere con regolarità ad alcune verifiche. Il DPR 162/99 (che è stato in seguito modificato dal DPR 23/2017 per adattarsi alla direttiva europea 2014/33/UE) spiega che la verifica degli ascensori avviene a due anni dopo l’installazione del macchinario. Lo scopo è di verificare sia la regolare operatività quanto l’efficienza e il funzionamento di ogni sua parte, appurando eventualmente il rispetto di tutte le verifiche precedenti. L’esito della manutenzione viene poi appuntato su un manuale.

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