Alberto Perino, No Tav, prosciolto per prescrizione nel processo per diffamazione contro il Giudice Gian Carlo Caselli

CONDOVE – Alberto Perino, da anni nel Movimento No Tav in Valsusa, era protagonista nel processo in Tribunale a Milano per dei commenti in un video sul blog di Beppe Grillo. E’ stato prosciolto per intervenuta prescrizione per diffamazione per due interventi video. In quei filmati Perino diceva “Sono loro gli eversori terroristi“. Si riferiva all’allora Procuratore Capo di Torino Gian Carlo Caselli e ad altri Pubblici Ministeri titolari delle indagini su alcuni antagonisti che si opponevano alla linea ferroviaria TAV ad alta velocità Torino-Lione. La prescrizione è intervenuta pochi giorni fa, dopo che il processo aveva subito numerosi rinvii dovuti a legittimi impedimenti per motivi di salute delle parti offese.

LA PRESCRIZIONE DEI REATI COME FUNZIONA?

La prescrizione è una causa estintiva del reato che ha luogo quando, decorso un certo arco di tempo, il giudice non abbia ancora emesso una sentenza. La prescrizione è un istituto che determina l’estinzione del reato. A prescindere dall’accertamento della colpevolezza. La cui ragion d’essere va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito. Quindi essendo venute meno le esigenze di prevenzione generale. “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Ancorché puniti con la sola pena pecuniaria“.

UN TEMPO VARIABILE

I termini di prescrizione dei reati non sono prestabiliti in assoluto, ma variano a seconda dei casi. Essi, infatti, sono pari alla durata della pena edittale massima prevista dalla legge per ogni singolo reato. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni, mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria ai fini del computo della prescrizione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

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