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mercoledì, 18 Febbraio 2026

I consigli del commercialista: lo Studio Golia sui punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

COMMERCIALISTA – I consigli del commercialista: lo Studio Golia sui punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Che cos’è la Patente a Crediti in cantiere?

Istituita dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) come modificato dalla Legge PNRR 4, rappresenta un pilastro normativo cruciale per la qualificazione e la sicurezza sul lavoro di imprese e lavoratori autonomi. A partire dal 1° ottobre 2024, operare in cantiere senza questa patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti espone a significative sanzioni. La formulazione iniziale dell’ammenda – pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro – aveva generato incertezza, paventando il rischio di sanzioni sproporzionate (il 10% dell’intero lavoro) anche per prestazioni di modico importo. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare 9326/2024 del 9 dicembre, ha risolto il dilemma chiarendo che il 10% deve essere calcolato esclusivamente sul valore del singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, al netto dell’IVA.

Qual è il valore?

Per quantificare questo importo, si può fare riferimento al capitolato dei lavori, ai preventivi accettati o, in assenza di formalizzazione del valore, si applica la soglia minima di 6.000 euro. La sanzione può beneficiare della riduzione prevista dall’articolo 16 della L. 689/1981, ma il mancato rispetto degli obblighi comporta anche l’allontanamento dal cantiere e l’esclusione dalle gare pubbliche per 6 mesi. Questo sistema mira a rafforzare la prevenzione e la qualificazione nel settore edile.

Cosa sono i controlli sulla Patente a Crediti?

La circolare INL 9326/2024 non si limita a chiarire il calcolo della sanzione per l’assenza della Patente a Crediti, ma fornisce anche dettagli fondamentali sul funzionamento dei controlli in cantiere. L’accertamento delle irregolarità non è competenza esclusiva degli ispettori del lavoro. Il panorama dei soggetti incaricati è infatti più ampio e include tutti gli organi di vigilanza elencati nel D.lgs. 81/2008, come le ASL, le Forze di polizia e le Forze armate, ai quali è riconosciuta la facoltà di richiedere l’esibizione di contratti, capitolati o preventivi. Di particolare rilevanza è l’accento posto sulle responsabilità di verifica a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori.

Chi controlla?

Questi soggetti hanno l’obbligo di accertare il possesso della Patente a Crediti, non solo in caso di più imprese o subappalti, ma anche nell’affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un singolo lavoratore autonomo. L’obbligo sussiste persino nei casi in cui l’impresa non è tenuta all’acquisizione della patente, in quanto già in possesso della Qualificazione SOA. Questi chiarimenti rafforzano l’efficacia del nuovo strumento di qualificazione, garantendo controlli capillari e un impegno congiunto per la sicurezza nei cantieri.

Dott. Andrea Golia – Commercialista – Revisore Legale.

 

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