Si può andare nelle seconde case in zona rossa seguendo alcune regole

ROMA – Si può andare nelle seconde case in zona rossa seguendo alcune regole. Da lunedì 15 marzo il Piemonte è in zona rossa per cercare di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Il decreto varato il 13 marzo detta nuove regole e limitazioni. Tra le novità introdotte c’è la possibilità di recarsi nelle seconde case anche in zona rossa. “Fino al 6 aprile 2021 – si legge in uno dei passaggi del decreto – in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

Per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma).
– Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione”.

A meno che non lo vietino ordinanze regionali o comunali più restrittive (si veda la Val d’Aosta).

LE REGOLE

Sulla pagina dedicata alle “FAQ” sul sito del governo è riportato: “È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti? Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione. Senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2″.

I LIMITI

Prosegue la risposta sulla FAQ: “Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo. E vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile). O, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.

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