ROMA – Il testo integrale della bozza del nuovo decreto: il governo apre allo spostamento fra Regioni. Dal 3 giugno infatti saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni. La bozza del nuovo decreto prevede che le nuove norme restino in vigore fino al 31 luglio. Sottolinea che dal 3 giugno gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale. Secondo principi di adeguatezza e proporzionalitĆ al rischio epidemiologico effettivamente presente in quelle aree. Ribadisce inoltre il divieto assoluto di mobilitĆ dalla propria abitazione o dimora per chi ĆØ positivo al Coronavirus.
ARTICOLO 1
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti allāinterno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dellāarticolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitĆ al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. Ć fatto divieto assoluto di mobilitĆ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dellāautoritĆ sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino allāaccertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attivitĆ economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attivitĆ economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitĆ , con provvedimenti emanati ai sensi dellāarticolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dellāattivitĆ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
8. Per garantire lo svolgimento delle attivitĆ economiche e produttive e ogni altra attivitĆ in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, allāIstituto superiore di sanitĆ e al comitato tecnico-scientifico di cui allāordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione allāandamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dellāadozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allāart. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nellāambito delle attivitĆ economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dellāarticolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
ARTICOLO 2
(Sanzioni e controlli)
Ā 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui allāarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nellāesercizio di unāattivitĆ di impresa, si applica altresƬ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dellāesercizio o dellāattivitĆ da 5 a 30 giorni.
2. Per lāaccertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica lāarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autoritĆ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autoritĆ regionali e locali sono irrogate dalle autoritĆ che le hanno disposte. Allāatto dellāaccertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lāautoritĆ procedente può disporre la chiusura provvisoria dellāattivitĆ o dellāesercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria ĆØ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa ĆØ raddoppiata e quella accessoria ĆØ applicata nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dellāarticolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui allāarticolo 1, comma 4, ĆØ punita ai sensi dellāarticolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Il prefetto assicura lāesecuzione delle misure disposte da autoritĆ statali, nonchĆ© monitora lāattuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti
ARTICOLO 3
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dallāarticolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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