Guida per l’elettore: quando e come si vota in Piemonte?

Guida per l’elettore: quando e come si vota in Piemonte?

QUANDO SI VOTA

Le prossime elezioni regionali per l’elezione del Consiglio regionale del Piemonte e del Presidente della Giunta regionale si svolgeranno l’8 e il 9 giugno con i seguenti orari:

  • sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23;
  • domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Con gli stessi orari si svolgeranno anche le elezioni europee e le elezioni amministrative per 801 comuni del Piemonte. I comuni piemontesi che andranno al voto sono consultabili al seguente indirizzo.

CHI HA DIRITTO AL VOTO

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di etĆ  entro il primo giorno della votazione, possono esercitare il diritto di voto. Tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge (scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui ĆØ iscritto. Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacitĆ  civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnitĆ  morale indicati dalla legge.

DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE

ƈ stata istituita la ā€œtessera elettoraleā€ personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale. Tale tessera va esibita presso la sezione elettorale unitamente a un documento di identitĆ . In caso di suo smarrimento o di esaurimento degli spazi per l’attestazione del voto, l’elettore può richiederne il duplicato all’ufficio elettorale del comune di residenza.

COME SI VOTA

L’elettore può votare:

  • per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tale caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista. Se il candidato si limita a esprimere il voto di preferenza a fianco di un contrassegno di una lista, il voto si intende espresso a favore di tale lista a condizione che il candidato sia presente nella lista medesima. Ove tale condizione sia rispettata, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
  • per il candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
  • per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale (il tal caso, il voto ĆØ assegnato unicamente al candidato Presidente);
  • per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (cosiddetto voto disgiunto).

ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE

L’elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identitĆ  di cognome tra candidati della stessa lista, ĆØ necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza. L’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l’annullamento della seconda preferenza.

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