GIAVENO – Fisco: sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991. Con il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, all’articolo 241 – rubricato “Abrogazioni” – dispone, al comma 1, lettera cc), l’abrogazione dell’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 10 aprile 2025 è troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2026, evitando in tal modo una modifica in corso d’anno di una norma così largamente applicata dal mondo sportivo dilettantistico
Fisco, sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991: le norme abrogate
L’art. 25 della l. 133/1999, rubricato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”, che hanno optato per il regime forfetario ex l. 398/1991.
Le norme cancellate sono:
- Comma 3: consente alle ASD/SSD in 398/1991 di beneficiare della detassazione dei proventi commercialiderivanti da attività connesse agli scopi istituzionali per un massimo di due eventi all’anno e nel limite individuato dal DM 10/11/1999 (attualmente 51.645,69 euro), ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
- Comma 5: prevede il divieto di effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di euro 1.000; ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2016 il mancato rispetto dell’obbligo della tracciabilità non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla legge 398/91 ma “solo” l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
L’abrogazione di entrambe le disposizioni porta quanto segue
- Positiva: viene meno una previsione temuta dalle ASD/SSD in 398/1991, ossia il limite ai pagamenti in contantiche è più restrittivo di quello ordinario antiriciclaggio e la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000.
- Negativa: sparisce anche la possibilità di detassare i proventi di due eventi l’anno, che rappresentava una misura agevolativa importante e ben radicata nella prassi delle realtà sportive dilettantistiche.
Rimaniamo in attesa di eventuali interventi correttivi o interpretativi. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Studio Golia a:
- Viale Regina Elena, 35 a Giaveno Tel. 011.9378765 goliastudio@gmail.com.
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