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venerdƬ, 23 Maggio 2025

Fisco: sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991

GIAVENO – Fisco: sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991. Con il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante ilĀ Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, all’articolo 241 – rubricato ā€œAbrogazioniā€ – dispone, al comma 1, letteraĀ cc), l’abrogazioneĀ dell’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il provvedimento ĆØ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed ĆØ entrato in vigore il 10 aprile 2025 ĆØ troverĆ  applicazioneĀ a partire dal 1° gennaio 2026, evitando in tal modo una modifica in corso d’anno di una norma cosƬ largamente applicata dal mondo sportivo dilettantistico

Fisco, sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991: le norme abrogate

L’art. 25 della l. 133/1999, rubricato ā€œDisposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantisticheā€, che hanno optato per il regime forfetario exĀ l. 398/1991.

Le norme cancellate sono:

  • Comma 3: consente alle ASD/SSD in 398/1991 di beneficiare dellaĀ detassazione dei proventi commercialiderivanti da attivitĆ  connesse agli scopi istituzionali per un massimo di due eventi all’anno e nel limite individuato dal DM 10/11/1999 (attualmente 51.645,69 euro), ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
  • Comma 5: prevede il divieto di effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di euro 1.000; ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2016 il mancato rispetto dell’obbligo della tracciabilitĆ  non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla legge 398/91 ma ā€œsoloā€ l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

L’abrogazione di entrambe le disposizioni porta quanto segue

  • Positiva: viene meno una previsione temuta dalle ASD/SSD in 398/1991, ossia ilĀ limite ai pagamenti in contantiche ĆØ più restrittivo di quello ordinario antiriciclaggio e la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000.
  • Negativa: sparisce anche laĀ possibilitĆ  di detassare i proventi di due eventi l’anno, che rappresentava una misura agevolativa importante e ben radicata nella prassi delle realtĆ  sportive dilettantistiche.

Rimaniamo in attesa di eventualiĀ interventi correttivi o interpretativi. Per maggiori informazioni ĆØ possibile contattare loĀ Studio GoliaĀ a:

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