GIAVENO – Fisco: sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991. Con il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante ilĀ Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, allāarticolo 241 ā rubricato āAbrogazioniā ā dispone, al comma 1, letteraĀ cc), lāabrogazioneĀ dellāart. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il provvedimento ĆØ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 ed ĆØ entrato in vigore il 10 aprile 2025 ĆØ troverĆ applicazioneĀ a partire dal 1° gennaio 2026, evitando in tal modo una modifica in corso dāanno di una norma cosƬ largamente applicata dal mondo sportivo dilettantistico
Fisco, sorpresa per le a.s.d. e s.s.d. in regime 398/1991: le norme abrogate
Lāart. 25 della l. 133/1999, rubricato āDisposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantisticheā, che hanno optato per il regime forfetario exĀ l. 398/1991.
Le norme cancellate sono:
- Comma 3: consente alle ASD/SSD in 398/1991 di beneficiare dellaĀ detassazione dei proventi commercialiderivanti da attivitĆ connesse agli scopi istituzionali per un massimo di due eventi allāanno e nel limite individuato dal DM 10/11/1999 (attualmente 51.645,69 euro), ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
- Comma 5: prevede il divieto di effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di euro 1.000; ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2016 il mancato rispetto dellāobbligo della tracciabilitĆ non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla legge 398/91 ma āsoloā lāapplicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro prevista dallāart. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
Lāabrogazione di entrambe le disposizioni porta quanto segue
- Positiva: viene meno una previsione temuta dalle ASD/SSD in 398/1991, ossia ilĀ limite ai pagamenti in contantiche ĆØ più restrittivo di quello ordinario antiriciclaggio e la cui violazione comporta lāapplicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000.
- Negativa: sparisce anche laĀ possibilitĆ di detassare i proventi di due eventi lāanno, che rappresentava una misura agevolativa importante e ben radicata nella prassi delle realtĆ sportive dilettantistiche.
Rimaniamo in attesa di eventualiĀ interventi correttivi o interpretativi. Per maggiori informazioni ĆØ possibile contattare loĀ Studio GoliaĀ a:
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