Croce Rossa di Rivoli: esami finali del corso per il rilascio della Patente di guida in Emergenza

RIVOLI – Croce Rossa di Rivoli: esami finali del corso per il rilascio della Patente di guida in Emergenza. Ieri hanno scritto dalla Croce Rossa di Rivoli: “Oggi presso il nostro Comitato si sono tenuti gli Esami finali del corso per il rilascio della Patente in Emergenza. Complimenti ai nuovi autisti del Comitato ed ai colleghi di Nichelino che hanno sostenuto e superato l’esame. Si ringrazia anche la Commissione, i formatori e gli istruttori che hanno reso possibile il tutto“. La patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana è una speciale patente di guida di servizio. Può essere concessa dalla Croce Rossa Italiana al proprio personale dipendente, o alle componenti volontaristiche della stessa, per la guida di mezzi dell’associazione.

REQUISITI

Per ottenere la Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana bisogna essere anzitutto riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli C.R.I. per il rilascio di una patente di servizio. Valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell’Associazione. In caso di impossibilità temporanea alla emissione della patente di guida C.R.I., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio. La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell’Associazione, ai Soci attivi previsti dallo Statuto C.R.I. Nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso. Per comprovate esigenze locali, il Presidente Provinciale C.R.I. può autorizzare il rilascio della patente di servizio C.R.I., limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3 ai soci C.R.I. che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l’Associazione in una delle componenti sopraindicate.

ABILITAZIONE

La patente di servizio prevede i seguenti tipi di abilitazioni che consentono di condurre i veicoli C.R.I. di seguito indicati:

  • Tipo 1. Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili – AM
  • Tipo 2. Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili – A
  • Tipo 3. Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t. – B
  • Tipo 4. Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t. – B
  • Tipo 4b. Minibus avente il numero massimo di 20 posti, compreso il conducente
  • Tipo 5. Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. – B+ex KE
  • Tipo 5 b. Motomediche – A+ex KE
  • Tipo 6. Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t. – C
  • Tipo 7 – Autobus da trasporto ed operativi, aventi oltre 20 posti e massa autorizzata oltre 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t. – D
  • Tipo 8. Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t. – E
  • Tipo 9. Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli per movimentazione di merci o per l’effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private. – E

LE ABILITAZIONI

Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se le abilitazioni sono conseguite in tempi diversi, o sono revocate ai sensi dell’art. 75 del Testo unico (aggiornato al 9 novembre 2018 con Delibera n.130 del Consiglio Direttivo Nazionale), dovrà essere emesso un nuovo documento di guida aggiornato, con nuova numerazione. Previo ritiro e conservazione del vecchio documento di guida che sarà trattenuto agli atti del fascicolo del conducente C.R.I. Nelle note del nuovo documento sarà citato il numero del documento precedentemente posseduto. I conducenti muniti di patente di Tipo 4, per poter condurre le ambulanze da trasporto, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto infermi (TI) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I. Qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente. I conducenti muniti di patente di Tipo 5 e 5b, per poter condurre ambulanze ed altri veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per detti tipi, in servizio operativo, devono altresì possedere l’abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (PS) o equipollente. E idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I. Qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

ETÀ PER OTTENERE IL RILASCIO

La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni. Previo consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio C.R.I. di tipo 1 e 2B può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 65 anni.

REQUISITI PSICOFISICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO

Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli C.R.I.. Non può ottenere la patente di servizio C.R.I. chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. Per ciascun tipo di abilitazione, sono indicati i requisiti psicofisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio C.R.I. La patente di servizio C.R.I. non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie. Ovvero da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. Anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente C.R.I. Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, il divieto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l’anomalia o l’affezione può essere corretta con l’ausilio di idonee protesi. A condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.

ETÀ MASSIMA PER LA GUIDA DEI VEICOLI C.R.I.

Chi guida veicoli C.R.I. non può aver superato:

  • anni 60 per guidare minibus operativi o da trasporto, autobus operativi e da trasporto. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Dal 65º al 70º anno di età, la visita medica specialistica per ottenere l’attestato di idoneità alla guida deve essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all’articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.
  • anni 65 per guidare ambulanze di soccorso, ambulanze neonatali, motomediche, veicoli per terapia intensiva, veicoli per trasporto plasma o organi, veicoli speciali assimilati, autotreni ed autoarticolati operativi la cui massa autorizzata del complesso sia superiore a 20 t. macchine operatrici e veicoli speciali assimilati. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Dal 65º al 70º anno, la visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all’articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.
  • anni 70, per guidare ambulanze da trasporto, motoveicoli da trasporto, autovetture operative e veicoli speciali assimilabili e veicoli C.R.I. trainanti un rimorchio leggero. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settantacinque anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. La visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all’articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.
  • anni 80 per guidare autovetture di rappresentanza, ciclomotori di servizio.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICOFISICI

Salvo che non sia stato istituito presso l’articolazione C.R.I. un ufficio sanitario, l’accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere effettuato da un ufficiale medico del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana in servizio continuativo o dal Responsabile Sanitario di un’articolazione C.R.I., compilando un certificato. L’accertamento può essere altresì effettuato dall’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale o da un medico abilitato al rilascio dei certificali medici per le patenti civili ai sensi dell’articolo 119 C.d.S. Gli accertamenti richiesti devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie. Qualora nel corso degli accertamenti di cui ai commi precedenti, sorgano dubbi circa l’idoneità psicofisica dell’aspirante, ovvero in caso di presenza di minorazioni o mutilazioni di qualunque entità, i medici sopra elencati sospendono l’accertamento e lo rinviano al giudizio della Commissione medica composta da tre medici dell’ufficio sanitario C.R.I. di cui all’articolo 79, se istituito. Ovvero, in mancanza alla Commissione medica locale costituita in ogni provincia ai sensi dell’articolo 119, comma 4, C.d.S. che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascerà un certificato di idoneità. Al medico o alla struttura sanitaria collegiale che deve procedere all’accertamento sanitario, se da questi richiesto, l’aspirante deve consegnare il proprio certificato anamnestico, o autocertificazione equivalente.

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