Covid: il Piemonte verso il ritorno in Zona arancione

TORINO – Il Piemonte ha alte probabilità di tornare, dalla prossima settimana, in zona arancione. A confermarlo, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi. “Quasi certamente, a partire dalla prossima settimana, ripasseremo a zona arancione. Ma è un passaggio fisiologico, dopo quattro settimane di zona gialla. Per l’ufficialità, comunque, bisognerà attendere il consueto report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e la conferma definitiva da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza”.

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. Poi dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni. Dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.

SPOSTAMENTI

E’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

L’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

VIOLAZIONI E SANZIONI

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

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