ROMA – Con l’app gratuita “VerificaC19” i gestori di servizi e attività possono verificare velocemente la validità del Green Pass. Il Ministero della Salute informa che con l’app gratuita “VerificaC19” i gestori di servizi e attività in cui è obbligatorio l’accesso con Certificazione Verde Covid-19 possono verificare velocemente la validità della documentazione. Guarda il video e scopri come funziona.
Scarica gratis l’app VerificaC19 sugli store digitali al link https://www.dgc.gov.it/web/app.html
LA APP
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
COME AVVIENE LA VERIFICA
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
CHI SONO GLI OPERATORI CHE POSSONO VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
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