Bonus lavoratori stagionali ed agricoli: le novità previste dal Decreto Sostegni Bis

Lavoratori stagionali sostegni bisFonte foto Lecco Notizie

Bonus lavoratori stagionali: le novità previste dal Decreto Sostegni Bis. Lo scorso 20 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni-bis per fornire ulteriori aiuti alle categorie più colpite dalla crisi economica dovuta al Covid-19 e dalle chiusure imposte per porre freno alla pandemia. Tra queste gli stagionali, ai quali il primo Decreto Sostegni aveva destinato un’indennità di 2.400 Euro. Con questo nuovo provvedimento ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport sarà riconosciuta un’indennità una tantum di 1.600 Euro. Ecco tutti i dettagli.

I BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Beneficeranno della misura i seguenti soggetti:

  • stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo fra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis. Essi non devono essere titolari di pensione, Naspi, rapporto di lavoro dipendente;
  • dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali, titolari fra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore, pari ad almeno trenta giornate. Devono aver avuto nel 2018 uno o più contratti per almeno trenta giornate;
  • stagionali e in somministrazione in settori diversi da turismo e stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decreto. Essi non devono essere titolari di pensione o contratto subordinato;
  • intermittenti che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate e non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o pensione;
  • autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo primo gennaio 2019 e la data entrata in vigore del Sostegni bis siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere, iscritti alla Gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile, senza un contratto di lavoro dipendente o pensione alla data della domanda;
  • venditori a domicilio con reddito 2019 derivante da queste attività superiore a 5mila Euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di pensione o contratti di lavoro dipendente;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri nel periodo per un corrispondente reddito 2019 fino a 75mila Euro, non titolari di pensione o contratto a tempo indeterminato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità, oppure sette contributi giornalieri e relativo reddito 2019 fino a 35mila Euro.

COME OTTENERE IL BONUS

Coloro che hanno già ricevuto il bonus previsto nel primo Decreto Sostegni non dovranno fare domanda, ma riceveranno in automatico il pagamento dei 1.600 Euro. Chi fa parte delle categorie sopra citate e non ha presentato domanda per il precedente bonus, potrà richiedere quello attuale sul portale dell’INPS. Hanno diritto al bonus anche i lavoratori delle categorie sopraccitate, che hanno perso il lavoro dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni ed entro la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis.

LAVORATORI AGRICOLI

Il Decreto Sostegni Bis riconosce ai lavoratori agricoli un assegno omnicomprensivo di importo pari a 800 Euro. Essi devono però rispettare i seguenti requisiti:

  • essere operatori agricoli con contratto a tempo determinato;
  • aver effettuato, nel corso del 2020, almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di pensione, sempre al momento della presentazione della domanda.

L’indennità presenta le seguenti caratteristiche:

  • è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • è incompatibile con il reddito di cittadinanza e reddito di emergenza;
  • non è cumulabile con i bonus una tantum per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo;
  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro la scadenza del 30 giungo 2021.

LAVORATORI SPORTIVI

È prevista un’indennità per i collaboratori di Federazioni, enti, società e associazioni sportive riconosciute dal CONI, che abbiano ridotto o cessato l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza.

L’importo sarà determinato sulla base dei compensi percepiti nel 2019 relativi ad attività sportiva, sulla base della seguente progressione:

  • a chi aveva avuto compensi in misura superiore ai 10.000 Euro annui, spetta la somma complessiva di Euro 1.600;
  • coloro i quali hanno avuto compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 Euro annui, hanno diritto ad una somma complessiva di Euro 1.070;
  • a chi aveva avuto compensi in misura inferiore ad Euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di Euro 540.

Come per il passato l’indennità per i collaboratori sportivi sarà erogata dalla Società Sport e Salute SPA. Sarà necessario presentare domanda solo per coloro che non abbiano percepito il bonus del Decreto Sostegni.

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