Blocco dei licenziamenti, cassa integrazione, Naspi e reddito di emergenza: cosa prevede il Decreto Sostegni

Impiegata

Blocco dei licenziamenti, cassa integrazione, Naspi e reddito di emergenza: cosa prevede il Decreto Sostegni. Il Decreto Sostegni prevede molte misure a favore dei lavoratori. Si va dal blocco dei licenziamenti, alla proroga dell’indennità di disoccupazione Naspi. Novità anche per quanto riguarda il rinnovo dei contratti a tempo determinato ed il reddito di emergenza Ecco i dettagli di tutte le misure.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Il Decreto ha disposto il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi per il seguente periodo:

  • fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
  • fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga, come la cassa integrazione Covid.

Il divieto di licenziamento non si applica in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Rientrano in questa casistica quelli in seguito a liquidazione senza continuazione dell’attività e fallimento senza esercizio provvisorio. Se l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

CASSA INTEGRAZIONE

Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorative per eventi riconducibili al Covid, può chiedere la cassa integrazione, senza l’applicazione di alcun contributo addizionale, nei seguenti casi:

  • per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 30 giugno 2021, in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
  • per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, destinati a piccole imprese di artigianato e terziario.

La Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli è invece concessa per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra il primo aprile ed il 31 dicembre 2021.

COME RICHIEDERE LA CASSA INTEGRAZIONE

La cassa integrazione 2021 per Covid può essere richiesta sia con la formula che prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS, sia con l’anticipo dell’importo da parte dell’azienda. Nel primo caso restano applicabili le regole sull’anticipazione del 40% previste dal Dl 18/2020. Il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati per il pagamento direttamente all’INPS entro il mese successivo alla cassa o entro 30 giorni dal provvedimento di concessione. Per la prima applicazione della cassa integrazione 2021 per Covid, i termini sono spostati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

PROROGA CONTRATTI A TERMINE

Il Decreto Sostegni ha confermato per tutto il 2021 la possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato senza la necessità di indicare la causale, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta.

NASPI

Con il Decreto Sostegni è stato eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini della concessione della Naspi. Questo vale per le Naspi concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso e fino al 31 dicembre 2021.

REDDITO DI EMERGENZA

Il Decreto prevede l’erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, a titolo di reddito di emergenza, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID. Queste famiglie devono rispettare i seguenti requisiti:

  • avere un ISEE inferiore a 15.000 Euro al momento della presentazione della domanda;
  • il valore del patrimonio mobiliare familiare deve essere inferiore a 10.000 Euro. La soglia aumenta di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 Euro ed in caso di famigliari affetti da disabilità grave.

Gli importi destinati alle famiglie in difficoltà varieranno da 400 fino a 840 Euro, in relazione all’ammontare dell’Isee ed al numero di componenti per nucleo familiare.

Il reddito di emergenza è anche riconosciuto ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad Euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni Naspi e DIS-COLL. È però necessario non essere titolari di:

  • un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • pensioni.

Le tre rate avranno un importo minimo di 400 Euro.

COME FARE DOMADA PER IL REDDITO DI EMERGENZA

È possibile presentare la domanda di reddito di emergenza attraverso i seguenti canali entro e non oltre il 30 aprile 2021:

  • online, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi);
  • tramite i servizi offerti dai CAF e dai patronati.

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Testo di Andrea Carnino. Iscriviti alla nostra pagina Facebook L’Agenda News: clicca “Mi Piace” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia! Segui e metti mi piace al canale YouTube L’Agenda.