TORINO – Accordo per agevolare la medicina di gruppo in Piemonte. Entra nella piena operativitĆ Ā la legge regionale del marzo scorso sullo sviluppo delle forme associative della medicina generale sul territorio. Intende garantire lāeffettiva realizzazione della continuitĆ delle cure, la presa in carico della cronicitĆ ed una migliore accessibilitĆ alle prestazioni. Anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata. Aa consentirlo ĆØĀ lāaccordo integrativoĀ firmato tra la SanitĆ regionale e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale del Piemonte. il quale ribadisce il ruolo cardine dellāassistenza primaria tramiteĀ il potenziamento delle attuali forme associative di āmedicina di gruppoā e āmedicina di āreteāĀ dei medici di medicina generale. Un obiettivo per il quale la Regione ha messo a riparto, a decorrere dal 1Ā° gennaio 2021, oltre 35 milioni di euro, con un incremento annuo di 10 milioni.
I MEDICI DI FAMIGLIA
āFavorire lāoperativitĆ aggregata dei medici di famiglia – osserva lāassessore regionale alla SanitĆ Ā Luigi Genesio IcardiĀ – significa andare tempestivamente incontro ai bisogni assistenziali non differibili. Causa preponderante degli accessi impropri al pronto soccorso e dei conseguenti ricoveri ospedalieri, anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico allāattivitĆ ambulatoriale. In questo modo, viene elevato il livello delle prestazioni, aumentato il numero delle ore in cui ĆØ possibile accedere agli studi medici e incrementata la possibilitĆ per i medici di partecipare ad attivitĆ formative. Eā un passo di strategica importanza per fornire prestazioni sanitarie omogenee e un nuovo modello di assistenza sul territorio piĆ¹ vicino ai bisogni dei cittadiniā.
IL DETTAGLIO DELL’ACCORDO
I medici che intendono costituire una nuova forma associativa devono acquisire il nulla-osta dellāapposito Comitato regionale. Mentre ĆØ compito dellāAsl procedere, in qualsiasi momento successivo allāinizio dellāoperativitĆ , alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale. Ciascun medico presta la propria opera anche nei confronti degli assistiti in carico agli altri componenti dellāassociazione, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale. La chiusura pomeridiana di uno degli studi in associazione deve avvenire non prima delle ore 19. Ciascun medico in associazione ĆØ tenuto allāapertura dellāambulatorio per un numero di ore settimanali correlato al numero degli assistiti. Nelle forme associative, lāarticolazione oraria nelle fasce mattutine e pomeridiane deve garantire lāapertura pomeridiana di un numero di studi non inferiore ad un terzo dei medici associati e deve essere garantita lāapertura dello studio di medicina di gruppo o degli studi di medicina in rete almeno 6 ore al giorno.
NEI PAESI
Per salvaguardare la capillaritĆ dellāassistenza in paesi, borgate e frazioni ubicati in zone a bassa densitĆ abitativa e rendere lāattivitĆ della medicina generale maggiormente adattabile alle diverse contestualitĆ locali. Sia in termini di caratteristiche territoriali che nel rispetto delle diverse tipologie di utenza, viene istituito il modello associativo di medicina di gruppo-rete, contraddistinto dalla presenza di una sede centrale e di studi satelliti. La sede centrale e gli studi periferici devono essere funzionalmente collegati tra loro, con orario di apertura di almeno 6 ore al giorno opportunamente distribuite tra mattino e pomeriggio, e con almeno uno studio della sede centrale aperto fino alle 19.
I MEDICI
I medici che scelgono di lavorare in una delle due modalitĆ associative possono essere supportati da collaboratore di studio e personale infermieristico, previo nulla-osta del competente Comitato regionale, sulla base dei requisiti richiesti e dei fondi a disposizione. La relativa indennitĆ ĆØ riconosciuta ad ogni medico facente parte dell’associazione, a condizione che il collaboratore sia presente per almeno 16 ore settimanali nel caso di tre medici, 24 ore settimanali nel caso di quattro medici, a tempo pieno nel caso di un numero maggiore a quattro. Lāinfermiere professionale deve, invece, essere disponibile per un orario pari al 50% di quello previsto per il collaboratore di studio. Lāassunzione puĆ² essere fatta direttamente dal medico o da altri soggetti (societĆ di servizi, cooperative) o secondo il contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di IV categoria e degli infermieri professionali, o con un contratto di natura libero professionale o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali.
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